I diritti delle donne: dal diritto di voto nel 1945 ad oggi.

Dal diritto di voto, al divorzio, dal matrimonio riparatore al Codice Rosso. Quali sono i diritti conquistati e riconosciuti alle donne dal 1945 ad oggi?

Ieri si festeggiava la “mamma”, quella donna che dona la vita e per la quale ogni figlio diventa il centro della propria esistenza. Quella mamma che oltre ad essere genitore, spesso, è una moglie,una lavoratrice, una donna. Ma quali sono le sfide che le donne nel corso della storia hanno dovuto affrontare per il riconoscimento dei propri diritti?

Nel corso della storia le donne hanno affrontato e vinto una serie di sfide. Hanno lottato e combattuto per la “parità”, per essere riconosciute nel loro ruolo di mamme, di donne lavoratrici, di donne in grado di apportare un contributo alla società senza i lacci che le costringevano ad un ruolo di subordinazione.

LE TAPPE DEI DIRITTI RICONOSCIUTI ALLE DONNE:

DIRITTO DI VOTO – 1945

Nel 1912 il suffragio universale maschile riconobbe a tutti uomini di età superiore ai 21 anni il diritto di voto. La soglia dell’età minima per il diritto di voto venne innalzata ad anni 30 per gli uomini analfabeti.

Le donne, invece, dovranno attendere il 1945 quando il Consiglio dei Ministri presieduto da Ivanoe Bonomi con decreto legislativo luogotenenziale n. 23 del 1° febbraio 1945“Estensione alle donne del diritto di voto”, riconobbe per la prima vota il diritto di voto attivo ( eleggere i candidati) anche alle donne. L’estensione porta la firma di Umberto di Savoia, su proposta di Palmiro Togliatti e Alcide De Gasperi, anche se fu solo un anno più tardi che le donne ebbero la possibilità di essere anche elette, oltre che eleggere. Infatti, fu solo nel 1946 che venne riconosciuto alle donne con età superiore ai 25 anni il voto passivo, ossia la facoltà di essere elette. La prima occasione di voto sono state le elezioni amministrative fra il marzo e l’aprile del 1946 e subito dopo, il 2 giugno 1946, quando le donne poterono votare al referendum istituzionale che chiedeva ai cittadini di scegliere tra la Monarchia e la Repubblica. Tuttavia, dal 1946 dobbiamo aspettare il 2006 per ottenere dei numeri rappresentativi della partecipazione delle donne in Parlamento.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER MATRIMONIO O GRAVIDANZA – 1963

Con la Legge n. 7 del 1963 viene introdotta una tutela a favore delle donne lavoratrici.

L’art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, sancisce la nullità dei licenziamenti attuatia causa di matrimonio“, per tali presumendosi quelli irrogati nel periodo che va dalla richiesta delle pubblicazioni fino ad un anno dopo l’avvenuta celebrazione.

Il successivo art. 2 sanziona il licenziamento predetto con gli obblighi della riammissione in servizio della lavoratrice, appositamente invitata in tal senso dal datore di lavoro, e del pagamento della retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento fino al giorno della reintegrazione.

Questa costituisce la prima grande risposta del Legislatore alla prassi diffusa dei licenziamenti delle lavoratrici in occasione delle nozze, alimentata dall’ intento di evitare che l’organizzazione aziendale subisse gli effetti ed i disagi connessi con la maternità che verosimilmente il matrimonio porta con sé, come anche all’ esigenza di tutelare il diritto della donna lavoratrice alla conservazione del posto di lavoro in contrapposizione alle esigenze aziendali datoriali. Lavoratrice che, se ingiustamente licenziata per motivi attinenti alle nozze o alla maternità, avrà il diritto ad ottenere il reintegro obbligatorio.

La disposizione appare sorretta da diversi principi costituzionali – in particolare quello sancito dall’art. 37 Cost. (Articolo 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.) – che ben giustificano misure legislative dirette a tutelare il diritto della lavoratrice al lavoro e alla armonizzazione di esso con la sua funzione essenziale di madre.

Infatti, durante il periodo fascista non era prevista alcuna tutela in tal senso a favore delle donne lavoratrici alle quali, se licenziate per matrimonio o maternità, non era riconosciuto alcun diritto di azione o reintegro. Questo si spiega anche alla luce del ruolo della donna nella politica fascista, quale custode del focolaio domestico, madre e moglie dedita in maniera pressochè esclusiva alla cura della famiglia e alla vita domestica.

Nonostante le tutele offerte, oggi sussistono ancora forme di licenziamento “camuffate” da parte di alcuni datori di lavoro, che ricorrono alle c.d. “dimissioni in bianco“: firmate dalle lavoratrici al momento dell’assunzione ed accettate dal datore di lavoro in futuro, spesso proprio i concomitanza con matrimonio o maternità.

ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI – 1963

Dal 1919 alle donne venne riconosciuta la facoltà di ricoprire incarichi pubblici, con espressa esclusione dell’esercizio della giurisdizione. Alle donne era sbarrato l’accesso a incarichi quali quelli nelle Forze Armate o nella magistratura.

Pietra miliare delle conquiste delle donne è la vittoria di Rosa Oliva. Il 13 maggio del 1960, con la sentenza numero 33, la Corte Costituzionale diede ragione ad una ragazza di famiglia napoletana, Rosa Oliva, appena laureata in Scienze Politiche, che si era vista rifiutare l’ ammissione al concorso per diventare prefetto, in quanto donna. Rosa volle ricorrere contro il ministero dell’ Interno per quel rifiuto da cui si sentiva gravemente offesa. L’ avvocato che sostenne la sua battaglia era un illustre costituzionalista, Costantino Mortati, suo professore universitario. La corte, che annoverava fra gli altri Aldo Sandulli, Gaetano Azzariti, Giuseppe Branca e Giovanni Cassandro, dichiarò l’ illegittimità della norma contenuta nell’ articolo 7 della Legge 17 luglio 1919, che impediva l’ accesso delle donne alle principali carriere e uffici pubblici, in riferimento all’ articolo 51, primo comma, della Costituzione. Una sentenza storica per l’ Italia sul fronte della parità dei sessi. Da quel momento in poi caddero le discriminazioni di genere e le donne diventarono prefetto, magistrato e molto altro ancora.

Il Parlamento, direttamente sollecitato dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 33 del 1960, che aveva dichiarato parzialmente illegittimo l’articolo 7 della legge 1176 del 1919 nella parte in cui escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici che implicavano l’esercizio di diritti e di potestà
politiche, a seguito della proposta dell’agosto 1960 di un gruppo di deputate democristiane (guidate da Maria Cocco, che era anche presidente del Centro italiano femminile-CIF, e composto da Maria de Unterrichter Jervolino e dalla ex costituente Angela Gotelli) chiese l’abrogazione della intera legge del 1919.
La proposta venne approvata con la legge 9 febbraio 1963 n. 66 che ha sancito l’Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle libere professioni.
La legge era composta di soli due articoli:
Art. 1. La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge. L’arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari.
Art. 2. La legge 17 luglio 1919, n. 1176, il successivo regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39 ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati.
Il primo concorso aperto alla partecipazione delle donne fu bandito il successivo 3 maggio 1963 e fu vinto da otto donne, che entrarono in servizio il 5 aprile 1965: Letizia De Martino, Ada Lepore, Maria Gabriella Luccioli, Graziana Calcagno Pini, Raffaella D’Antonio, Annunziata Izzo, Giulia De Marco, Emilia Capelli.

Nel 1959 con la legge 1083 del 7 dicembre, venne istituito il Corpo della Polizia femminile. Il campo di intervento era molto specifico ed era circoscritto ai reati che riguardavano la tutela della moralità pubblica, della famiglia, delle donne e dei minori. Solo con la riforma del 1981 avremo l’ unificazione del corpo delle guardie di P.S. e la Polizia femminile nella moderna Polizia di Stato così come la conosciamo.

Il 20 ottobre del 1999, con la legge 380/99, il nostro Paese, con una svolta storica per la Difesa, si è allineato ad altre Nazioni della NATO aprendo le porte delle Forze Armate e della Guardia di Finanza all’ arruolamento femminile con i primi militari donne reclutate, di fatto, l’anno successivo.

LEGGE SUL DIVORZIO – 1970

Il primo dicembre 1970 con 319 voti favorevoli e 286 contrari viene approvata la legge n. 898 più nota come Fortuna-Baslini dal nome dei due deputati , il primo socialista, il secondo liberale, che regolamentava lo scioglimento del matrimonio. Questa legge fu una delle leggi più importanti emanate nel periodo degli anni 70.

Ma passa appena un anno che il 6 dicembre 1971 la Cassazione dichiara legittima la richiesta di Gabrio Lombardi per richiedere un referendum abrogativo della legge sul divorzio.

La Democrazia Cristiana di Amintore Fanfani alleata con il Movimento Sociale Italiano del repubblichino Giorgio Almirante cerca di portare di nuovo il paese indietro affrontando la campagna elettorale per il SI al referendum abrogativo in maniera aggressiva.

Il 12 e 13 maggio del 1974, 33 milioni di italiani si recarono alle urne, e quasi il 60 per cento della popolazione votò contro l’abrogazione della legge (in testa la Val d’Aosta col 75,1%, in coda il Molise con il 40%).

Successivamente, la normativa fu modificata, ampliata e migliorata dalle leggi 436/1978 e 74/1987. In particolare, con quest’ultima si snellirono i tempi e si diede al giudice la facoltà di pronunciare la sentenza di divorzio separatamente dalla discussione sulle condizioni accessorie (assegni, figli, etc).

Nel maggio 2015 è entrata in vigore la modifica della normativa sul divorzio, il cosiddetto “divorzio breve” (Legge 6 maggio 2015, n. 55): i tempi si sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale e a 12 mesi nella separazione personale.

RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA – 1975

Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 la condizione della donna è radicalmente mutata: è stata abolita la figura del capofamiglia (che rimane solo ai fini anagrafici) e la donna e l’uomo hanno pari diritti e doveri (L. 151/1975). Fino al 1975 l’ordinamento giuridico italiano si trovava in una strana situazione. Infatti nella Carta Costituzionale, fin dal 1948, sono stati inseriti gli articoli 29, 30 e 31 che riconoscono la piena parità di diritti e di doveri fra i coniugi, mentre sul piano della legislazione ordinaria erano ancora in vigore le norme del Codice Civile del 1942 ispirate ad un modello autoritario e gerarchico della famiglia della quale il marito era il “capo”. La legge 151 del 1975 – voluta in particolare da quattro parlamentari: Nilde Iotti, Giglia Tedesco, Franca Falcucci e Maria Eletta Martini – ha avuto il merito di armonizzare pienamente la legislazione ordinaria con le norme costituzionali.

Viene così riconosciuta la parità tra i coniugi, viene soppresso l’istituto della dote sostituto dal patrimonio della famiglia condiviso tra i coniugi, viene sancita la “legittimità” e l’uguaglianza dei figli nati in costanza di matrimonio o al di fuori di esso, ed anche il tradimento del marito (in vista di una parità tra i coniugi) diviene causa legittima di separazione.

LEGGE 194 SULL’ABORTO – 1978

LEGGE 22 MAGGIO 1978, n. 194 Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza.

Fino alla metà degli anni ’70 l’aborto in Italia era considerato una pratica illegale e pertanto perseguibile penalmente, sanzionata dalle norme contenute nel titolo X del libro II del codice penale. Con la sentenza n. 27 del 1975 la Consulta, dopo aver riconosciuto il fondamento costituzionale della tutela del concepito nell’Art. 2 Cost. consentiva, la soppressione del feto quando la gravidanza implicasse danno o pericolo grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile per la salute della donna, sancendo così implicitamente il principio poi ripreso dalla successiva legge n. 194/78, della prevalenza della vita della donna su quella del feto.

Essendo penalmente perseguibile tale interruzione, tante donne si sottoponevano alle barbarie di “ostetriche-ginecologhe improvvisate” che operando in condizioni igieniche inadeguate e con minima professionalità sottoponevano la donna a rischi per la loro vita elevatissimi.
Soltanto con la legge 194 questa pratica è divenuta lecita, intesa a tutelare le donne e a ridurre il tasso di decessi ed esiti pregiudizievoli delle pazienti sottoposte ai cd. aborti clandestini.

Con la legge 194/1978 si è permesso alle donne di poter interrompere volontariamente la gravidanza in una struttura pubblica, quale garanzia e parità di diritti nei confronti di chi non dispone di adeguate condizioni economiche; il filo conduttore di questa norma è il diritto alla salute e il diritto all’autodeterminazione. L’aborto, può essere effettuato entro i primi 90 giorni se si tratta di scelta volontaria o entro 180 giorni dall’ ultimo mestruo se si tratta di aborto terapeutico. La donna, secondo quanto sancito dall’art. 5 L.194/78, è l’unica titolare del diritto di interrompere la sua gravidanza, dopo essersi sottoposta alla visita medica, gode di un tempo di riflessione di sette giorni per valutare la necessità ed esigenza di procedere all’interruzione.
Il legislatore nella parte finale della norma ha previsto una serie di articoli con i quali ha individuato varie ipotesi di reato collegate con la pratica abortiva ed in particolare gli artt. 17, 18 e 19.

  •  Art. 17 comma 1 – aborto colposo : prevede e punisce la condotta di chiunque, per colpa, cagiona ad una donna l’interruzione della gravidanza.
  •  Art. 18 comma 1 – aborto di donna non consenziente : punisce con la pena della reclusione da quattro ad otto anni chiunque cagioni l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna – vi è da precisare che tale articolo prevede l’elemento soggettivo del soggetto agente e pertanto la sua consapevolezza.
  • Art. 18 comma 2 – aborto preterintenzionale : sanzionando la condotta di chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
  • Art. 17 comma 2 e Art. 18 comma 3 – parto prematuro colposo e acceleramento preterintenzionale del parto : è necessario che la condotta si realizzi nei confronti di una gravidanza ove il bambino sia ad un grado di maturazione tale da poter vivere autonomamente. Laddove, dovesse poi seguire la morte del bambino si contesterà il più grave reato di omicidio colposo.
  • Art. 19 – Aborto senza l’osservanza della legge : si sanziona penalmente l’interruzione volontaria della gravidanza avvenuta: a) senza l’osservanza delle modalità di cui agli artt. 5 e 8 della legge in esame (fuori dalle strutture sanitarie autorizzate) – reclusione fino a 3 anni; b) senza l’accertamento del medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell’art. 6 (interruzione dopo i 90 giorni) o senza gli accertamenti richiesti dall’art. 7 in caso di processi patologici – multa da 5.000 a 10.000 €; c) senza l’osservanza delle particolari procedure previste in caso di donne minori di anni diciotto o interdette (artt. 12 e 13) – pene previste dai casi precedenti aumentate fino alla metà.

Nel 2016, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali, ha condannato l’Italia per aver violato il diritto alla salute delle donne che vogliono abortire riconoscendo le grosse difficoltà che esse incontrano nell’ accesso ai servizi d’interruzione di gravidanza anche per la ingente quantità di medici obiettori presenti nel nostro Stato.

Prima del 1978, qualsiasi forma di interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) veniva punita con il carcere sia per il medico che per la paziente. Fino a quel momento, l’aborto era ancora vincolato alle leggi fasciste che lo inserivano fra i delitti “contro l’integrità e la sanità della stirpe”.

DELITTO D’ONORE E MATRIMONIO RIPARATORE – 1981

Un tempo, l’onore assumeva una nozione molto più ampia di quella attuale e la sua lesione necessitava obbligatoriamente di essere riparata, anche con le armi o con la violenza. Non a caso, la legislazione italiana ben conosceva il delitto d’onore, cioè quel particolare reato commesso per la volontà di riparare la reputazione di una persona infangata dall’ altrui condotta.

Con la legge 442 del 5 settembre 1981, il “delitto d’onore” ed il “matrimonio riparatore” vengono aboliti.

L’art. 587 del Codice Penale Rocco, in vigore dal ventennio fascista, prevedeva che “Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.”

Peculiare del delitto d’onore era la pena: chi uccideva o feriva il coniuge, la figlia, la sorella e/o la persona trovata con queste ultime beneficiava di una pena decisamente minore rispetto alle normali ipotesi di omicidio e di lesioni personali.L’omicidio di un estraneo comportava una pena fino all’ ergastolo; mentre per l’omicidio dell’amante della moglie o della moglie era prevista una reclusione massima di sette anni.

 Il delitto d’onore, in teoria, poteva essere commesso indifferentemente da un uomo o da una donna: la norma, infatti, non attribuisce esplicitamente l’esclusiva di tale reato al sesso forte. Tuttavia, oltre ad una casistica quasi esclusivamente maschile, v’è da dire che la discriminazione insita nella fattispecie si desume facilmente da una più attenta lettura: il delitto d’onore, infatti, ricorreva solamente quando l’unione carnale coinvolgeva (oltre al coniuge) la figlia o la sorella, non anche il figlio o il fratello.

Il matrimonio riparatore era, invece, una soluzione adottata per salvaguardare l’onore delle persone coinvolte e delle loro famiglie. Con la sua istituzione, se un uomo commetteva uno stupro nei confronti di una ragazza celibe ed illibata, poteva evitare la pena detentiva e lavare l’onta che aveva causato alla famiglia della giovane, offrendosi di sposarla e di affrontare tutte le spese matrimoniali. La vittima non aveva molta libertà di scelta infatti veniva spinta dalla propria famiglia e dalla società ad accettare in quanto non più illibata e di conseguenza non più ritenuta “da sposare”.

Era l’onore, dunque, l’elemento principale da difendere in entrambi i casi, ma non quello della ragazza in questione, spesso unica vera vittima, bensì quello della famiglia. La prima a fare la differenza e a dare il via all’iter legislativo che ha portato, quindici anni dopo , all’abrogazione delle leggi riguardanti il delitto d’onore ed il matrimonio riparatore fu una ragazza siciliana che nel 1966 si rifiutò di sposare l’uomo che l’aveva rapita e violentata. Franca Viola è stata la prima donna italiana a dire “no” al matrimonio riparatore. Franca nasce ad Alcamo nel 1948 e a 15 anni, con il consenso della famiglia, si fidanzò con Filippo Melodia. Quando il ragazzo venne arrestato per furto e per appartenenza ad una famiglia mafiosa il padre della giovane decise di rompere il fidanzamento. Due anni dopo però, con l’aiuto di alcuni amici, Filippo rapì Franca, la violentò e la tenne segregata per otto giorni. Grazie all’ intervento della polizia, la ragazza venne liberata e l’uomo arrestato. Quest’ultimo, tuttavia, pensò di aver raggiunto il proprio scopo, offrendosi di sposare la ragazza ormai disonorata. La giovane però, appoggiata dalla famiglia, si oppose fortemente al matrimonio riparatore: fu il primo caso in Italia di una donna che scelse di ribellarsi e che farà condannare il proprio aguzzino.

PARI OPPORTUNITA’ – 2010

Con il decreto legislativo 5 del 25 gennaio 2010 viene rafforzato il diritto delle lavoratrici a percepire, a parità di condizioni, la stessa retribuzione dei colleghi maschi. In caso di condanna per comportamenti discriminatori, l’inottemperanza del datore di lavoro al decreto del giudice è punita con l’ammenda fino a 50mila euro o con l’arresto fino a sei mesi. Il provvedimento dà attuazione alla direttiva 2006/54/Ce sul principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, modificando in più parti il Codice delle pari opportunità (Dlgs 198/06).

QUOTE ROSA NEI CONSIGLI D’AMMINISTRAZIONE – 2011

La L.120/2011 prevede l’obbligo da parte dei consigli di amministrazione delle società pubbliche di modificare i propri statuti per garantire l’equilibrio tra i generi. Un equilibrio che si considera raggiunto quando le donne sono almeno un terzo dei componenti eletti dell’organo amministrativo o di controllo. 

FEMMINICIDIO E VIOLENZA SULLE DONNE – 2013

Nel Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in Legge 15 ottobre 2013, n. 119 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2013, n. 242, vengono introdotte nuove norme per il contrasto della violenza di genere che hanno l’obiettivo di prevenire il femminicidio e proteggere le vittime.

Sulla base delle indicazioni provenienti dalla Convenzione del Consiglio d’Europa, fatta ad Istanbul l’11 maggio 2011, concernente la lotta contro la violenza contro le donne e in ambito domestico di Istanbul, il decreto mira a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori (stalking).

Vengono quindi inasprite le pene quando:

  • il delitto di maltrattamenti in famiglia è perpetrato in presenza di minore degli anni diciotto;
  • il delitto di violenza sessuale è consumato ai danni di donne in stato di gravidanza;
  • il fatto è consumato ai danni del coniuge, anche divorziato o separato, o dal partner.

Un secondo gruppo di interventi riguarda il delitto di stalking:

  • viene ampliato il raggio d’azione delle situazioni aggravanti che vengono estese anche ai fatti commessi dal coniuge pure in costanza del vincolo matrimoniale, nonché a quelli perpetrati da chiunque con strumenti informatici o telematici;
  • viene prevista l’irrevocabilità della querela per il delitto di atti persecutori nei casi di gravi minacce ripetute (ad esempio con armi).

Ulteriore intervento in materia sarà quello del c.d. CODICE ROSSO (Legge 19 luglio 2019, n. 69) che ha introdotto sanzioni più severe e nuovi reati (puoi leggere delle novità introdotte dal Codice Rosso qui – https://www.lagiuristaonline.it/coronavirus-e-violenza-domestica-dalla-mascherina-1522-al-codice-rosso/ ).

Nonostante le importanti conquiste delle donne sono ancora molte le problematiche che affliggono il mondo femminile: il femminicidio è ancora un reato che conta un numero elevato di vittime; sono ancora molti i casi di discriminazione di genere negli ambienti di lavoro; il diritto all’interruzione di gravidanza in Italia trova ancora oggi la barriera, a volte insormontabile, degli obiettori di coscienza; le crescenti difficoltà delle donne nel coniugare gli impegni lavorativi e quelli familiari; ancora oggi le donne sono vittime di frequenti casi di stupri, violenze psico-fisiche e stolking. Tuttavia, sono sempre più le donne che mostrano la loro forza e che mutano la loro storia, non vittime ma protagoniste. Fautrici delle proprie scelte, di lotte storiche e di vittorie quotidiane.