FASE DUE: il via libera alla riapertura delle attività da parte della Provincia autonoma di Bolzano. Ma quali sono queste Province autonome e Regioni a Statuto Speciale? E perchè sono distinte da quelle a Statuto ordinario?
LA NOTIZIA
Con l’inizio della fase 2 si sono susseguite spinte in avanti per le riaperture anticipate delle attività da parte di varie regioni, ultimo caso è quello della provincia autonoma di Bolzano.
Il Sud Tirolo con una legge approvata nella notte dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano con 28 sì, 6 astensioni e un voto contrario, ha ha dato il via libera alla riapertura da oggi, 8 maggio, di negozi, attività produttive, industriali e commerciali; dall’ 11 maggio parrucchieri, estetisti bar e ristoranti, oltre alle attività artistiche e culturali compresi musei, biblioteche e centri giovani. Dal 25 maggio le strutture ricettive e gli impianti a fune, mentre gli asili dal 18 maggio.
Non si è fatta attendere la reazione del Governo che nella persona del ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia interviene impugnando il provvedimento, come già era successo nei confronti della riapertura dei bar in Calabria. Il ministro ha sottolineato come “è evidente che il governo approva l’idea del riavvio graduale delle attività economiche, ma ritiene che l’autonomia, sempre rigorosamente rispettata, debba esercitarsi sempre nell’ambito del rispetto dei valori universali garantiti dalla Costituzione, primo fra tutti quello alla salute”., aggiungendo che è intenzione del Governo procedere dal 18 maggio ad aperture differenziate per Regioni sulla base delle valutazioni che perverranno dal ministero della Salute.
Da parte sua il governatore dell’Alto Adige Arno Kompatscher aveva spiegato che, dopo aver affrontato la prima fase dell’emergenza coronavirus in modo unitario con tutto il territorio nazionale, ora “la Provincia vuole affrontare questa Fase 2 all’insegna dell’applicazione della nostra autonomia“.
Ma anche la regione autonoma del Friuli Venezia Giulia accelera sulla ripartenza: il governatore Massimiliano Fedriga ha annunciato che da lunedì 11 maggio riapriranno le attività di commercio al dettaglio sul territorio regionale. Una richiesta che aveva avanzato alla Conferenza delle Regioni, che ha unanimemente convenuto su questa necessità e sull’ istanza che dal 18 maggio sia data possibilità alle Regioni di disporre delle restanti aperture con proprie ordinanze.
MA QUALI SONO LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E LE PROVINCE AUTONOME?
Lo Stato Italiano è suddiviso, a livello amministrativo, in 20 regioni, 5 delle quali godono di una maggiore autonomia gestionale e finanziaria, e sono appunto definite Regioni a statuto speciale. Si tratta delle regioni:
- Sicilia, prima a nascere con legge costituzionale n.2 del 1948;
- Sardegna, mediante legge costituzionale n.3 del 1948;
- Trentino Alto Adige, legge cost. n.5 del 1948. Essa è costituita a sua volta dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione e dello stesso statuto speciale;
- Valle d’Aosta, mediante legge costituzionale n.4 1948;
- Friuli Venezia Giulia, legge cost. n.1 del 1963.
PERCHE’ SONO STATE ISTITUITE LE REGIONI A STATUTO SPECIALE?
L’istituzione delle Regioni a Statuto Speciale nell’ immediato dopoguerra, avvenne per la prevalenza di preoccupazioni politiche: l’Alto Adige e la Sicilia sull’orlo della secessione, la Valle d’Aosta per metà francese, la Sardegna invocava l’autonomia per uscire da una miseria secolare, mentre il Friuli Venezia Giulia (diventata speciale solo nel 1963) era più di là della cortina di ferro jugoslava che di qua.
IN COSA SI DIFFERENZIANO RISPETTO ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO?
La differenza con quelle a statuto ordinario, detto invece statuto di diritto comune, è che mentre questo è adottato e modificato con legge regionale, lo statuto speciale è adottato con legge costituzionale, così come ogni sua modifica.Le regioni a statuto speciale godono di una forte autonomia legislativa, inoltre, rispetto alle ordinarie, hanno un importante privilegio fiscale per cui possono trattenere quasi tutte le imposte (Irpef e Iva) pagate dai cittadini sul loro territorio. Privilegio non eguale per tutte le Regioni a Statuto speciale.
Vediamo nel dettaglio le varie regioni a statuto speciale.
REGIONE SICILIA
Lo statuto speciale della Regione Sicilia è addirittura precedente alla Costituzione Italiana del 1948, derivando dal Regio Decreto n.455 del 15 Maggio 1946, poi recepito dalla citata Legge Costituzionale n.2 del 1948. La parziale autonomia della Sicilia, iniziata già con l’invio dell’Alto commissario Francesco Musotto nel 1944, venne confermata nel 1946 con Regio Decreto firmato dall’ allora Luogotenente del Regno d’Italia per conto del padre Vittorio Emanuele III, il principe Umberto di Savoia. La concessione di questa larga autonomia a quella che è denominata ufficialmente “Regione Siciliana” deriva dal forte movimento indipendentista siciliano, presente già prima della guerra, soffocate dal fascismo, e rinfocolatesi con lo sbarco alleato nell’ isola. Infatti, a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale il movimento indipendentista aveva cominciato a diventare molto numeroso. Il principale partito politico che lo portava avanti era il Movimento per l’Indipendenza della Sicilia, che arrivò a formare anche piccoli gruppi armati con il nome di Esercito Volontario per l’Indipendenza Siciliana (EVIS). Ci furono alcuni scontri e il MIS riuscì ad eleggere alcuni deputati all’Assemblea regionale, ma la concessione dell’autonomia riuscì a arginare il movimento separatista, che si sciolse nel 1951.
La Regione Sicilia, oltre ad un’ampia autonomia amministrativa, gode della maggiore autonomia fiscale: è l’unica regione che non solo trattiene localmente tutti i tributi raccolti nel territorio regionale, compreso l’ irpef dei lavoratori dipendenti e gli introiti di giochi e lotterie, ma ottiene ulteriori risorse dallo stato centrale. E’ previsto inoltre che le aziende che hanno sedi produttive nella regione ma sede fiscale in altre parti d’Italia, versino una quota delle imposte sugli utili direttamente alla Regione Sicilia. Tra le materie di competenza esclusiva della Regione Sicilia, ossia le materie in cui la legge regionale prevale su quella nazionale, troviamo: ambiente, turismo, enti locali, industria e commercio, urbanistica, lavori pubblici, acque pubbliche, beneficenza, istruzione elementare, beni culturali, agricoltura, pesca, polizia forestale. Su tutte le materie escluse dall’ elenco precedente, la Regione Sicilia può legiferare, ma all’ interno della cornice delle norme nazionali.
REGIONE SARDEGNA
Le aspettative indipendentiste sarde hanno preso anch’ esse forma dopo la prima guerra mondiale. Come per la Sicilia, il fascismo tenne a freno simili aspirazioni, che riemersero dopo la guerra ed alle quali il nascente stato italiano rispose col riconoscimento dello Statuto Speciale fin dalla Costituzione, ed in particolare dalla Legge Costituzionale numero 3 del 1948. Dal punto di vista fiscale, la Regione Sardegna trattiene il 70% dell’imposizione Irpef e Irpeg raccolta sul territorio e il 90% dell’imposizione derivante dalle altre tasse. La Regione Sardegna ha potestà legislativa esclusiva, ossia che prevale sulle leggi nazionali, a proposito di: enti locali, polizia urbana e rurale, agricoltura e foreste, lavori pubblici, edilizia e urbanistica, trasporti, acque minerali e termali, caccia e pesca, turismo, artigianato, biblioteche e musei. Sulle altre norme è necessario muoversi all’ interno delle possibilità concesse dalle leggi nazionali.
REGIONE VALLE D’AOSTA
La Regione Valle d’Aosta è una regione di origine francese ceduta dalla Francia al Regno Piemontese nel 1860 e di conseguenza entrata a far parte dello Stato Italiano Unitario. Sia le migrazioni da altre regioni, soprattutto del nord Italia, sia la politica di “italianizzazione” imposta dal fascismo, ne “diluirono” la cultura francofona di origine. Sul finire della Guerra, lo Stato Italiano decise di concedere un’ampia autonomia anche a questa regione, per evitare che gli abitanti venissero tentati dal passaggio alla Francia.
La Legge Costituzionale numero 4 del 1948 sancì lo statuto speciale anche per quella che è rimasta la più piccola regione italiana, e non suddivisa in province. Per quel che riguarda l’attuale autonomia fiscale, la regione Valle d’Aosta trattiene il 90% di tutti i tributi raccolti sul territorio regionale. La lista delle materie su cui la Regione Valle d’Aosta detiene la potestà esclusiva legislativa, ossia può stabilire leggi in modo indipendente rispetto a quelle nazionali, ricalca quelle viste per la Sardegna, più alcune altre materie particolari come servizi anti-incendio, istruzione tecnico-professionale, fiere e mercati, funivie, guide alpine e scuole di sci, toponomastica. Una importante particolarità amministrativa risiede nel fatto che il Presidente della Giunta Regionale non è eletto direttamente dai cittadini: è invece eletto dai 35 membri del Consiglio Regionale.
REGIONE TRENTINO ALTRO ADIGE
La Regione Trentino-Alto Adige è entrata a far parte dello Stato Italiano dopo la Prima Guerra Mondiale, comprendendo una popolazione di lingua tedesca per quel che riguarda soprattutto la provincia di Bolzano. Durante il fascismo, ed in seguito durante la guerra, le popolazioni alto atesine hanno dovuto subire prima le politiche di italianizzazione fasciste, in seguito l’invito a spostarsi nella Germania allora alleata dell’Italia, prima di essere travolte dalle tragedie della Guerra, a cui gli abitanti di questa regione hanno partecipato sia tra le file tedesche, sia tra quelle partigiane.
Come per gli altri 3 casi citati, l’Italia uscita dalla guerra non esitò a concedere larghe autonomie per smorzare le pulsioni indipendentiste, che hanno continuato ad esprimersi anche attraverso atti di terrorismo fino agli anni ’80, e che tutt’ora si manifestano col largo consenso attribuito ai partiti indipendentisti. Dal 1972, la Regione Trentino-Alto Adige/SudTirol è costituita dalle due province autonome di Trento e Bolzano, la prima di maggioranza linguistica italiana e la seconda a maggioranza linguistica tedesca, che hanno incorporato la maggioranza delle competenze in precedenza della Regione.
La Provincia di Bolzano ha scuole divise tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, così come mantiene delle ripartizioni in merito alle posizioni amministrative, o nell’assegnazione delle case popolari. Inoltre tutti i funzionari pubblici devono parlare sia italiano che tedesco. Dal punto di vista fiscale la Regione Trentino-Alto Adige, in forma unitaria o sotto forma delle due province che la compongono, trattiene il 90% della maggior parte delle tasse raccolte sul territorio, e il 100% delle imposte ipotecarie e delle imposte di consumo sull’energia elettrica.
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
La Regione Friuli-Venezia Giulia ha ottenuto lo statuto speciale solo nel 1963, e differisce dalle altre 4 regioni a statuto speciale anche per altri motivi. Dal punto di vista fiscale, trattiene molto meno del gettito locale rispetto alle altre: solo 4 tipi di tasse, e in misura più ridotta: 60% dell’Irpef; 45% dell’Irpeg; 80% dell’IVA e 90% dell’imposta di consumo dell’energia elettrica.
Come forma di suddivisione amministrativa abbiamo le 18 UTI – Unioni Territoriali Intercomunali, facenti capo alle città principali e composte ciascuna da un numero di comuni compreso tra 6 e 22. Per quanto riguarda le materie su cui la Regione Friuli ha esclusiva competenza, queste ricalcano quelle delle altre regioni a statuto speciale.
CRITICITA’
Questa distinzione dei poteri ha causato parecchi problemi nel corso degli anni, dovuti al fatto che le regioni a statuto speciale devono comunque applicare “grandi riforme” statali: le diverse interpretazioni (e i ricorsi) nascono naturalmente quando bisogna decidere che cosa debba essere considerato “grande riforma”.
Ovviamente, alla maggiore autonomia delle cinque regioni si accompagna anche una diversa distribuzione delle risorse. Prendiamo il caso della Sicilia: la regione ha autonomia tributaria, cioè trattiene per sé tutte le imposte raccolte nel suo territorio ad eccezione di quelle sulla produzione e su lotterie e tabacchi. Oltre a questo, lo Stato versa annualmente una cifra alla regione per il “fondo di solidarietà nazionale”. Questa cifra integrativa, motivata dal minor reddito medio dei cittadini siciliani, non è mai stata fissata con criteri univoci una volta per tutte, ma viene contrattata annualmente tra lo Stato e la regione e ammonta ad alcune centinaia di milioni di euro ogni anno.
Il livello di spesa di Sicilia e Sardegna è accompagnato da un pessimo utilizzo delle risorse finanziarie. In queste due regioni il tasso di spreco è superiore al 50 per cento. Dunque, i servizi pubblici costano molto e rendono poco, meno della metà di quanto dovrebbero A proposito di sprechi, analizzando il dato riguardante i dipendenti si rileva come la Sicilia ne ha tanti quanti tutte le altre regioni a statuto speciale messe assieme.
LA SPESA PRO-CAPITE
Molto interessante è anche verificare a quanto ammonta la spesa pubblica regionalizzata in termini pro capite; cioè quanto ogni residente nelle varie Regioni riceve dallo Stato centrale.
Si scopre così il grande privilegio delle Regioni a statuto speciale. Al primo posto vi è la provincia di Bolzano, seguita da quella di Trento e dalla Val d’Aosta. Seguono Friuli, Sardegna, Sicilia, tutte regioni a statuto speciale e tutte in vetta alla classifica.
Il Molise, dopo il Lazio, è la prima regione ordinaria. Le regioni più grandi e ricche del Nord (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia) vengono per ultime. I cittadini lombardi ricevono una somma pro-capite, 4 volte più bassa dei vicini bolzanini.
Questi numeri spiegano, almeno in parte, le ottime performances del Trentino Alto Adige, spesso in testa alle classifiche per occupazione o Pil.
RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE
Negli ultimi anni ci sono state alcune modifiche importanti nell’ambito delle regioni: la modifica del Titolo V della Costituzione, riformato con la l. Cost. 3/2001, ha dato più autonomia a tutte le regioni e in un certo senso ha ridotto la particolarità delle regioni a statuto speciale. Allo Stato, infatti, compete solo un potere esclusivo e pieno, circoscritto alle materie di cui all’elenco del 2° co. dell’art. 117 della Costituzione. Il 3° co. dell’art. 117 Cost. individua i casi di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni. Per tutte le altre materie, non indicate e non rientranti in quelle indicate nel 2° e 3° co. dell’art.117 Cost., le Regioni hanno potestà legislativa piena. Dunque, alle Regioni è stata riconosciuta l’autonomia legislativa, ovvero la potestà di dettare norme di rango primario, articolata sui 3 livelli di competenza: esclusiva (le Regioni sono equiparate allo Stato nella facoltà di legiferare); concorrente (le Regioni legiferano con leggi vincolate al rispetto dei principi fondamentali, dettati in singole materie, dalle leggi dello Stato); di attuazione delle leggi dello Stato (le Regioni legiferano nel rispetto sia dei principi sia delle disposizioni di dettaglio contenute nelle leggi statali, adattandole alle esigenze locali).
Ad oggi ha ancora senso parlare di regioni a statuto speciale?
Oggi, osservando il quadro politico di ciascuna di queste regioni, le motivazioni che avevano spinto alla diversa regolamentazione – la spinta indipendentista violenta, le rivendicazioni austriache, la tutela speciale delle minoranze – non esistono più. Secondo alcuni, dopo più di settanta anni, il mondo è molto cambiato e l’esistenza di Enti così regolati non avrebbe più ragion d’essere sul piano politico, e ancora meno sul piano economico.