CORONAVIRUS E VIOLENZA DOMESTICA: dalla mascherina 1522 al Codice rosso

L’emergenza Covid ha incrementato il numero delle violenze domestiche, quali sono le pene previste dal Codice Rosso? E quali aiuti posso ricevere le vittime?

L’emergenza Covid ha sortito effetti che hanno profondamente colpito la nostra società e la nostra quotidianetà. Tra le vittime del Coronavirus non ci sono solo coloro che manifestano i sintomi della malattia, ma anche chi ne è colpito indirettamente, travolto dagli effetti “collaterali” di questa emergenza: le vittime di violenza domestica.

Amnesty International Italia “registra un generale e preoccupante incremento di episodi di violenza domestica nei confronti delle donne” e sottolinea l’importanza, nell’ ambito della campagna #nessunoescluso, “di mantenere alto il livello di attenzione” sul tema nella gestione dell’emergenza da Covid-19. L’attuale stato di isolamento forzato sta “intrappolando diverse donne nella situazione di subire le violenze dei propri partner che, in alcuni casi, diventano efferati omicidi”.

I DATI ISTAT: Il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subìto violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila). Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner, nel 3,6% da parenti e nel 9,4% da amici. Anche le violenze fisiche (come gli schiaffi, i calci, i pugni e i morsi) sono per la maggior parte opera dei partner o ex. 

MASCHERINA 1522: Dalla voglia di dare una risposta a questa dilagante violenza nasce l’accordo tra i centri antiviolenza e la Federazione farmacisti. Le donne vittime di violenza potranno denunciare e chiedere aiuto recandosi in farmacia e chiedendo la “mascherina 1522“, una richiesta d’aiuto in codice. Il farmacista potrà così fornire un primo supporto tecnico e fare da tramite tra la vittima ed il centro anti-violenza.

Le donne che subiscono violenza domestica possono contattare il numero gratuito 1522, servizio pubblico promosso dalla Presidenza del consiglio-Dipartimento per le pari opportunità che offre anche la possibilità di chat per chi non potesse parlare, col fine di offrire alla vittima ogni mezzo atto ad agevolare la chiesta d’ aiuto. E’ anche possibile contattare i centri antiviolenza della rete Di.Re e di Differenza donna (quest’ultima offre anche sostegno legale). In questo periodo la polizia ha esteso YouPol, l’app realizzata per segnalare episodi di spaccio e bullismo, anche ai reati di violenza domestica.

CODICE ROSSO:  la Legge 19 luglio 2019, n. 69 denominata “Codice Rosso”, entrata in vigore il 9 agosto 2019, ha apportato modiche sostanziali e procedurali alla disciplina penale prevista per la violenza domestica e di genere.

Novità procedurali:

  • è prevista una maggiore celerità nell’avvio del procedimento penale che abbia ad oggetto taluni reati quali maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l’attuazione nel più breve tempo possibile di misure di protezione a tutela della vittima.
  • la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale
  • il pubblico ministero, ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall’ iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell’ interesse della persona offesa;
  • gli atti d’indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo.

Misure cautelari e di prevenzione

Per incrementare l’efficacia del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è stato previsto il controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come il braccialetto elettronico. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l’applicazione di misure di prevenzione.

Nuovi reati

Sono stati introdotti quattro nuovi reati:

  • Art. 612 ter c.p. – c.d. Revenge Porn- Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate. La pena prevista è la reclusione da 1a 6 anni e la multa da 5mila a 15mila euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque che, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l’impiego di strumenti informatici (tristemente noti i caso di revenge porn nelle chat di Telegram). La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

  • Art. 583 quinquies c.p. – Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da 8 a 14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l’ergastolo;

  • Art. 558 bis c.p. – Costrizione o induzione al matrimonio il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori di anni 18. La pena è da 2 a 7 anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni 14. Si procede anche quando il fatto è commesso all’ estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;

  • Art. 387 bis c.p. – Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da 6 mesi a 3 anni

Sanzioni

Sono state inasprite le sanzioni già previste dal codice penale:

  • il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un pena prevista tra un minimo di 2 e un massimo di 6 anni, passa a un minimo di 3 e un massimo di 7
  • lo stalking passa da un minimo di 6 mesi e un massimo di 5 anni a un minimo di 1 anno e un massimo di 6 anni e 6 mesi
  • la violenza sessuale passa da un minimo di cinque e un massimo di dieci, a minimo di sei ed un massimo di 12 anni;
  • la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di otto e un massimo di 14, prima era punita col minimo di sei e il massimo di 12.

In relazione alla violenza sessuale viene esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela, dai 6 mesi previsti in precedenza agli attuali 12 mesi dalla consumazione della violenza.

Circostanze aggravanti

E’ stata inserita un’ulteriore circostanza aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenne: la pena è aumentata fino a un terzo quando gli atti sono posti in essere con individui minori di 14 anni, in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa. Nell’ omicidio viene estesa l’applicazione delle circostanze aggravanti, facendovi rientrare finanche le relazioni personali.

Tuttavia, restano dilaganti i reati di violenza domestica e femminicidio. Da un analisi dei numeri relativi ai primi mesi del 2020 possiamo rilevare come scendono in modo drastico le denunce per maltrattamenti in famiglia. I primi 22 giorni del mese di marzo del 2019 se ne contavano 1.157; lo stesso periodo di osservazione quest’anno, ne risultano appena 652. Si sta riducendo il numero dei reati o le vittime hanno una crescente difficoltà a denunciare? La risposta ci viene tragicamente offerta dai numeri, basti considerare che a gennaio si sono registrate 5 vittime in 48 ore. L’isolamento e la convivenza forzata rischiano di aggravare la condizione di pericolo che molte donne vivono. Per questo è importante diffondere la conoscenza delle tutele legali previste dal codice penale nonchè il numero 1522, per denunciare e ricevere aiuto. Una buona notizia è del 2 aprile, quando una procedura d’urgenza voluta dalla ministra Bonetti ha sbloccato risorse per 30 milioni di euro messi a disposizione delle Regioni, per contrastare violenza e abusi contro le donne che, in questo momento così drammatico, è diventata un’emergenza nell’ emergenza.