GUIDA ALLA PRATICA FORENSE ANTICIPATA: Sez. Un. n. 24379/20

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Con il d.m. n. 70/16 è stato adottato il Regolamento recante la «disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense».

Il provvedimento ha provveduto a disciplinare le modalità con cui gli studenti dell’ultimo anno di Giurisprudenza possono usufruire durante l’ultimo semestre universitario del tirocinio anticipato.

COME SI ACCEDE?


Per l’ammissione al semestre anticipato, lo studente deve:

  • essere in regola con gli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea;
  • aver ottenuto i crediti in una serie di materie (diritto privato, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell’Unione europea).

IN COSA CONSISTE?


I laureandi devono garantire l’effettiva frequenza dello studio legale per almeno 12 ore a settimana e 12 udienze a semestre, a differenza delle 20 che devono essere di norma garantite dal praticante.

Poiché lo svolgimento del tirocinio non esonera il laureando dall’obbligo di frequenza dei corsi universitari, dovrà essere garantita la proficua prosecuzione del corso di studi: su tale aspetto vigilerà un tutor accademico.

L’avvocato, quale “dominus” del praticante, dovrà garantire l’effettivo carattere formativo del tirocinio, quale assistenza alle udienze, redazione degli atti e ricerche funzionali allo studio delle controversie. 

E SE IL PRATICANTE NON SI LAUREA?


Il praticante che non consegue la laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, potrà richiedere la sospensione del tirocinio per un periodo di sei mesi, oltre i quali se non lo riprende verrà cancellato dal registro dei praticanti.

TERMINE DELLA PRATICA ANTICIPATA

Al termine del semstre, il praticante dovrà redigere una relazione finale che verrà controfirmata dall’avvocato e dal tutor accademico e che andrà depositata presso il competente Consiglio dell’Ordine.

Quest’ultimo, compiute le necessarie verifiche, si occuperà di rilasciare un attestato di tirocinio semestrale.

Il periodo di tirocinio rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l’iscrizione al registro dei praticanti.

SEZIONI UNITE sentenza n. 24379/20 

Con la sentenza n. 24379/20  la Corte di Cassazione fornisce una interpretazione dei requisiti necessari per l’iscrizione anticipata degli studenti universitari nel registro praticanti ai fini della pratica professionale. In particolare, la Suprema Corte afferma che tale possibilità è riservata esclusivamente agli studenti che siano in regola con gli esami e che siano iscritti all’ultimo anno regolare del corso di laurea.

Il fatto

Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione del 16 dicembre 2019, aveva rigettato il ricorso di una studentessa, avverso la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, di rigetto dell’istanza di iscrizione anticipata nel registro dei praticanti, per svolgere il tirocinio prima del conseguimento del diploma di laurea.

Il CNF rilevava che l’interessata, pur essendo in regola con gli esami dei primi quattro anni, fosse fuori corso da due anni, sicché non poteva trovare applicazione la disposizione invocata, che richiedeva la regolarità della iscrizione all’ultimo anno del corso, da intendersi come rispetto della durata legale del corso stesso (nel senso che l’inizio dello svolgimento del tirocinio debba avvenire al quinto anno di iscrizione e non negli anni successivi).

Avverso questa decisione la studentessa proponeva ricorso per Cassazione.

La decisione del Collegio

La Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 24379/20 sottolinea come il riferimento all’ultimo anno del corso di studio, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non può essere inteso come ultimo anno, qualunque esso sia, del corso di studio, ma necessariamente come l’ultimo del corso legale al quale si sia regolarmente iscritti che, appunto, è il quinto anno.

Conclusione avvalorata dal dm n. 70/2016, che regola il tirocinio per l’acceso alla professione forense e che all’art. 5 comma 4 prevede che, se il laureando “non consegue il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, lo studente praticante può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetto.”

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