La legge di bilancio 2021 (commi 1015-1022) prevede che nell’ipotesi di assoluzione dell’imputato con sentenza divenuta irrevocabile “perché il fatto non sussiste”, “perché non ha commesso il fatto” o “perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato” sorge in capo all’imputato il diritto al rimborso da parte dello Stato delle spese legali sostenute per la difesa, nel limite massimo di 10.500 euro.
Come ottenere il rimborso?
La legge n. 178/2020 prevede che il rimborso venga ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo in cui la sentenza è divenuta irrevocabile e non concorre alla formazione del reddito.
Il rimborso verrà erogato:
– dietro l’emissione della fattura del difensore, con indicazione della causale e dell’avvenuto pagamento;
– congiuntamente al parere di congruità del competente Consiglio dell’ordine degli avvocati;
– nonchè di copia della sentenza di assoluzione con attestazione della cancelleria della sua irrevocabilità.
Quando non è previsto il rimborso?
Il rimborso non è riconosciuto nei casi di:
- assoluzione da uno o più capi d’imputazione e condanna per altri reati;
- estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione;
- depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.
Sarà un decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Mef, da adottare entro 60 giorni, a definire i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi, attribuendo rilievo al numero dei gradi di giudizio cui l’assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio stesso.