Il vademecum del praticante avvocato: la pratica forense

Requisiti di iscrizione al registro dei praticanti avvocati

E’ prerequisito indispensabile quello di aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza.

Per poter procedere all’iscrizione è necessario che l’aspirante praticante avvocato scelga un c.d. domius, ossia un avvocato presso il cui Studio legale svolgere la pratica.

E’ comunque possibile, in “corso d’opera”, modificare il dominus o aggiungerne un secondo.

Il dominus che decide di accogliere il praticante presso la sua realtà professionale dovrà sottoscrivere una dichiarazione che attesti che il praticante “Tizio” svolge il tirocinio presso il suo studio. La dichiarazione fa parte dei documenti indispensabili da presentare al Consiglio dell’Ordine per l’iscrizione all’albo dei praticanti.

Come ci si iscrive al registro dei praticanti avvocati?

Per l’iscrizione al registro dei praticanti, il praticante avvocato deve presentare domanda al Consiglio dell’Ordine degli avvocati al quale è iscritto il domius presso il quale intende eseguire la pratica forense.

La domanda deve essere redatta su apposito modello, reperibile sul sito istituzionale dell’Ordine di appartenenza, e corredata di una marca da bollo, attualmente prevista del valore di euro 16,00.

Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti, da cui si evinca la soddisfazione di tutti i requisiti necessari per l’iscrizione.

Quali sono gli obblighi professionali del praticante avvocato?

Ottenuta l’iscrizione al registro dei praticanti da parte del Consiglio dell’Ordine, il praticante riceverà un tesserino di riconoscimento e  dovrà:

  1. assistere alle udienze civili e penali presso la Corte d’Appello o il Tribunale (con un numero minimo di 20 udienze per ciascun semestre);
  2. compilare il libretto della pratica, descrivendo le attività svolte, consegnandolo poi presso l’Ordine, per la sua verifica e vidimazione alla fine di ogni semestre;
  3. sostenere presso l’Ordine dei colloqui per la verifica dell’espletamento della pratica professione (con cadenze e modalità predefinite).

A quante udienze è necessario presenziare?

È necessario presenziare ad almeno 20 presenze  necessarie per ciascun semestre ( tre semestri in totale).

Durata della pratica forense

18 mesi decorrenti dalla iscrizione nel registro praticanti (dalla data di delibera del CDO).

Un anno di tirocinio può anche essere sostituito dal conseguimento del diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali

Pratica anticipata

Il periodo di praticantato presso uno studio legale può essere iniziato durante l’ultimo anno di studi universitari, per un periodo di 6 mesi.

Tipologie di pratica forense

  • presso lo studio di uno o due professionisti con anzianità di iscrizione all’albo degli Avvocati non inferiore a cinque anni (almeno 20 ore alla settimana);
  • presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico per non più di 12 mesi (gli ulteriori 6 saranno svolti presso un professionista);
  • presso uno Stato dell’U.E., fino a 6 mesi, previa indicazione al Consiglio dell’Ordine del nominativo e dei recapiti del professionista presso cui si svolgerà il tirocinio;
  • presso gli Uffici giudiziari, per un periodo di 12 mesi (gli altri 6, dovranno essere svolti precedentemente presso un professionista). Questo è il c.d. tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013. In tal caso, il numero di praticanti per ciascun magistrato non può essere superiore a due. In questa particolare forma di tirocinio è prevista la possibilità di una borsa di studio non superiore ad € 400 mensili. È necessario, tuttavia, essere in possesso di particolari requisiti, quali: laurea in giurispudenza; non aver compiuto i 30 anni d’età; media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110; requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

A seguito della presentazione della domanda presso il Consiglio dell’Ordine ove si sceglie di voler svolgere il tirocinio professionale, il Consiglio dell’Ordine si riunisce in seduta collegiale e, previa verifica dei requisiti di legge, delibera sulla iscrizione all’Albo dei Praticanti Avvocati.

Dal giorno successivo a quello delibera è possibile partecipare con il proprio “dominus” (Avvocato preso cui si è scelto di svolgere il periodo di praticantato) alle udienze in Tribunale.

Verifiche e convalida del semestre

Il Consiglio dell’Ordine al termine di ogni semestre accerta la regolare attività di tirocinio tramite:

  • la verifica del libretto;
  • colloqui periodici semestrali;
  • mediante assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si svolge il tirocinio;

Il CDO accerta se il praticante ha assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri.

“Abilitazione al patrocinio” per il praticante avvocato

Decorsi 6 mesi dalla data di iscrizione nel registro dei praticanti (in cui non possono comunque ricomprendersi i 6 mesi eventualmente svolti in via anticipata), il praticante può chiedere l’abilitazione provvisoria al patrocinio.

Ai fini del conseguimento dell’abilitazione per l’esercizio parziale della professione occorre tenere in considerazione i seguenti requisiti:

  • istanza al CDO dopo sei mesi di iscrizione al registro praticanti;
  • ha una durata massima di cinque anni;
  • si svolge sotto la responsabilità del dominus;
  • il praticante abilitato può esercitare l’attività di consulenza ed assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, in sostituzione esclusivamente del proprio dominus, in ambito civile relativamente a tutte le questioni di competenza del Giudice di Pace (art. 7 c.p.c.) e del Tribunale (artt. 50bis e 50ter c.p.c.) e in ambito penale, limitatamente ai procedimenti davanti al Giudice di Pace, ai reati contravvenzionali ed ai reati che rientravano nella competenza del Pretore prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 51/1998;

Compenso del tirocinio

L’attività di tirocinio professionale non determina di diritto la instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, neanche di natura occasionale.

È sempre dovuto (in teoria) il rimborso delle spese sostenute per l’attività di studio.

Dopo il primo semestre di tirocinio, può riconoscersi con apposito contratto al praticante avvocato, una indennità o un compenso per l’attività svolta per
conto dello studio, commisurati all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni svolte.

Cassa Forense                          

Il praticante in quanto tale non ha nessun obbligo di iscrizione verso l’ente previdenziale degli avvocati.

Conclusione della pratica professionale

Al compimento dei 18 mesi di pratica, il praticante può richiedere al Consiglio dell’Ordine il rilascio del certificato di compiuta pratica.

La certificazione non è necessaria per la richiesta di iscrizione all’esame di stato, ma è necessario che la pratica sia stata conclusa e deliberata dal COA di appartenenza.