CAUSALITÀ OMISSIVA: dizionario giuridico

L’istituto si inserisce nell’ambito della disciplina riguardante la responsabilità omissiva.

Più precisamente, l’Art. 40, comma 2, c.p. afferma che non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Pertanto, perché possa riconoscersi la sussistenza della causalità omissiva, configurabile per i soli soggetti che ricoprono una posizione di garanzia, sarà necessario accertare l’eventuale efficienza causale dell’omissione rispetto all’evento verificatosi: mediante un giudizio controfattuale, dovrà quindi sostituirsi mentalmente l’inerzia con la condotta doverosa, e all’esito di tale operazione potrà stabilirsi cosa sarebbe successo laddove il soggetto agente avesse posto in essere l’azione doverosa, da lui invece omessa.