PASQUA: attenzione alle sorprese! Cass.Civ. ord.n.5558/2021

IL CASO

Ad un supermercato era stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa per aver posto in commercio alcune uova pasquali di cioccolato sprovviste dell’avvertenza “Contiene giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto”, come imposto dal d.lgs. n. 54/2011 in tema di sicurezza dei giocattoli.

Nel caso di specie, la Camera di Commercio di Potenza aveva comminato la sanzione di cui sopra alla quale la società ingiunta si era opposta in primo grado di fronte al giudice di pace e poi al Tribunale in sede di appello.

A fondamento delle proprie ragioni, non ritenute meritevoli di tutela dal Tribunale, la società ingiunta aveva dedotto che l’ordinanza di ingiunzione era stata emessa prima della scadenza del termine di legge per la presentazione degli scritti difensivi e, in secondo luogo, che non poteva qualificarsi né produttrice né distributrice del prodotto e che pertanto, non poteva presumere se la sorpresa contenuta nell’uovo fosse un giocattolo.

A seguito della sentenza del Tribunale, il supermercato soccombente adiva la Suprema Corte.

CORTE DI CASSAZIONE       

Relativamente alla doglianza per cui la società ricorrente lamentava l’omesso rispetto dei termini del procedimento di ingiunzione, la Corte, richiamando una recente giurisprudenza, ha precisato che tanto la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa, quanto la pronuncia dell’ordinanza d’ingiunzione prima della scadenza del termine di trenta giorni non comportano la nullità del provvedimento in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione o di scritti difensivi dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (cfr. Cass. n. 21146 del 2019).

In merito alla censura per cui il Tribunale aveva omesso di considerare che il supermercato non era al corrente della consistenza della sorpresa, invece, la Suprema Corte ha stabilito come questo debba essere senz’altro qualificato come distributore del prodotto. Secondo la normativa vigente, infatti, ricopre tale qualifica la persona (fisica o giuridica), diversa dal fabbricante o dall’importatore, che, nella catena della fornitura, mette il giocattolo a disposizione del mercato.

In conclusione, la Corte, rigettando il ricorso proposto dal supermercato, ha rilevato come per le violazioni amministrativamente sanzionate è postulata una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso – vale a dire, nel caso in esame, il fatto di aver messo in vendita le uova pasquali contenenti giocattoli prive dell’avvertenza prescritta- non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass. n. 11777 del 2020).

Nel caso di specie tale adempimento non risulta né assolto né tentato.

Tale analisi del resto, è stata effettuata dal Tribunale il quale ha, di fatto, accertato che l’erronea supposizione in cui la società opponente assume di essere incorsa, e cioè che le uova di cioccolato che ha messo in vendita non contenevano giocattoli al loro interno, avrebbe potuto essere superata dalla stessa con l’impiego dell’ordinaria diligenza – rimasta indimostrata – trattandosi di un prodotto alimentare che, a prescindere dall’apparenza esteriore dell’imballaggio, “sovente contiene, secondo la comune esperienza, gadget et similia quali soprese pasquali”.

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