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La circolare Inps n. 32 del 22 febbraio 2021 (sotto allegata) fornisce le prime indicazioni sulla misura che prevede l’esonero contributivo per le assunzioni delle donne lavoratrici previsto dall’art. 1 della Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020.
La Legge di Bilancio 2021 riconosce a chi assume donne nel biennio 2021-2022 l’esonero contributivo del 100% fino a 6000 euro.
Condizioni
Il riconoscimento di tale esonero è però subordinato al rispetto di determinate condizioni.
Le assunzioni devono produrre “un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati, rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.”
La copertura di tale esonero è coperto con le risorse del Programma Next Generation EU che per il 2021 sono pari a 37,5 milioni di euro che salgono a 88,5 milioni di euro per l’anno 2022.
Chi può beneficiarne?
Possono beneficiare dell’esonero contributivo i datori di lavoro privati, compresi quelli che operano nel settore agricolo e i seguenti:
- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
- gli enti trasformati in società di capitali, benché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio;
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
Sono invece escluse le pubbliche amministrazioni elencate dall’art. 1, comma 2, del dlgs n. 165/2001.
A quali lavoratrici è riservato?
L’esonero contributivo viene riconosciuto a lavoratrici svantaggiate, ossia:
· donne con almeno cinquant’anni e disoccupate da più di un anno;
· donne di qualsiasi età, che risiedono in regioni ammesse ai finanziamenti con i fondi strutturali dell’UE e senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
· donne di ogni età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici che si caratterizzano per un’elevata disparità di genere e senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
· donne di qualsiasi età, ovunque residenti e senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Per che tipo di assunzioni è previsto?
L’esonero contributivo viene riconosciuto in relazione alle seguenti assunzioni:
- a tempo determinato;
- a tempo indeterminato;
- che derivano dalle trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
- part-time;
- rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro legge n. 142/2001;
- rapporti di lavoro a scopo di somministrazione a tempo determinato e indeterminato.
Il rapporto di lavoro condiziona la durata dell’incentivo:
- in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;
- in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.
- L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto fino al limite complessivo di 12 mesi.
Il periodo in cui si può beneficiare dell’incentivo può essere sospeso solo nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità. In questo caso il periodo di godimento viene differito di conseguenza.
Ulteriori condizioni dell’esonero contributivo
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, documentato dal DURC;
- non aver violato le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e aver rispettato gli altri obblighi di legge;
- aver rispettato gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali di datori e lavoratori più rappresentative a livello nazionale;
- aver applicato i principi generali in materia d’incentivi all’occupazione dlgs n. 150/2015.
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