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Cass. Pen. n. 42653/10
Il Tribunale di Treviso ha confermato la condanna, inflitta dal Giudice di pace a I.V. per aver offeso la reputazione di B.C., facendo affiggere nella bacheca sindacale della ditta una lettera a sua firma che, indirizzata all’offeso, diceva: “… un bambino in analoga situazione assumerebbe una posizione certamente più dignitosa della sua… rammentandole che… non esiste alcun Babbo Natale o Befana che concedano regali a personaggi come lei“.
Nel volantino, secondo la Suprema Corte, c’era la chiara volontà di esporre a ridicolo la vittima in un ambiente frequentato quotidianamente. Ha, dunque, condannato l’uomo per aver offeso la reputazione del collega di lavoro.
E’ stata, dunque, rilevata l’offensività della divulgazione della missiva. La valutazione posta in essere dai giudici non ha tenuto in considerazione nessuna attenuante, evidenziando come di fatto si sia potuta configurare solo la ritorsione per fatto ingiusto altrui a fronte dell’interesse dell’organismo nel cui nome e per cui conto il condannato ha offeso la reputazione della vittima. Per questi motivi la Corte ha rigettato il ricorso del ricorrente condannandolo al pagamento delle spese del procedimento.
La Corte di Cassazione ha dunque voluto confermare la condanna a chi, invocando Babbo Natale e la Befana, ha voluto danneggiare la reputazione di un soggetto, esponendolo al ridicolo proprio nel luogo di lavoro.ù
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