2021: dal 1° gennaio multe più basse

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Il D.M. del 31 dicembre 2020 riduce gli importi delle sanzioni pecuniarie amministrative conseguenti a violazioni del Codice della Strada.

La modificazione degli importi è prevista dall’art. 195, comma 3, del Codice della Strada, il quale prevede l’adeguamento ogni due anni delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie accertata dall’ISTAT.

Variazione dell’indice FOI

L’andamento economico negativo determinato anche dalla diffusione del Coronavirus in Italia, ha impattato sul c.d. indice FOI (famiglie, operai e imprese), calcolato nel biennio tra dicembre 2018 e novembre 2020, il quale ha registrato un andamento negativo con conseguente riduzione degli importi delle multe.

Il D.M. in esame prevede, infatti, che “la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni è aggiornata in misura pari all’intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei due anni precedenti, accertata dall’ISTAT nel -0,2%“.

Pertanto, “gli importi minimi e massimi delle medesime sanzioni efficaci sino al 31 dicembre 2020 si intendono sostituiti dai rispettivi valori aggiornati in riduzione che sono contenuti nella tabella A allegata al decreto.

Riduzione delle sanzioni, quali sono escluse?

Non si modificheranno ad esempio gli importi dei divieti di sosta, per l’utilizzo del cellulare alla guida e per il mancato uso della cintura di sicurezza.

Caleranno invece gli importi:

  • per la mancata copertura assicurativa (da 868 euro a 866 euro);
  • per il superamento della velocità nella fascia oltre i 40 km/h ed entro i 60 km/h (da 544 euro a 543 euro) ed oltre i 60 km/h (da 847 a 845 euro).

Ulteriori esclusioni

Lo stesso decreto esplicita, comunque, alcune “sanzioni escluse dall’aggiornamento” che riguardano sostanzialmente le violazioni in materia di micromobilità elettrica e monopattini, introdotte nell’ultimo biennio.

In primis, l’aggiornamento non interessa le sanzioni di cui all’art. 59, comma 2-bis, C.d.S., introdotto dal D.L. 162/2019 (c.d. Milleproroghe, convertito con modificazioni dalla L. n. 8/2020).

Si tratta delle sanzioni correlate alla circolazione di “veicoli con caratteristiche atipiche“, ovvero quelli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano tra quelli definiti dal Codice della Strada, per i quali non siano state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali da parte del Ministero dei Trasporti.

Importi invariati anche per quanto riguarda le sanzioni di cui ai commi 75-bis, 75-ter, 75-quater, 75-quinquies dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020).

Si tratta delle sanzioni collegate alla circolazione con monopattini a motore con caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dalla legge e rispondenti ai requisiti tecnici ministeriali oppure senza rispettare le prescrizioni della legge inerenti i soggetti che possono condurli, le strade su cui la circolazione è consentita o vietata, i limiti di velocità e così via.

Lo stesso vale per le sanzioni legate ai dispositivi di mobilità personale aventi caratteristiche tecniche e costruttive da quelle definite dal Ministero.

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