Il Reddito d’emergenza (REM) prevede fino a 840 euro a favore delle famiglie in difficoltà colpite dal Covid – 19. Domande entro il 30 giugno.
CHE COS’E’ IL REDDITO DI EMERGENZA (REM)?
Il Reddito di Emergenza (REM) è una misura di sostegno economico prevista con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
CHI HA DIRITTO AL REM?
Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge (articolo 82, commi 2, 3 e 6). Come per il Reddito di Cittadinanza, il beneficiario della prestazione non è quindi il singolo richiedente ma l’intero nucleo familiare.
REQUISITI:
Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all’ ammontare del beneficio. Quindi, ad esempio, 800 euro per una famiglia di quattro persone senza disabili o 560 euro per un nucleo di soli due adulti;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore a 10.000 euro. La soglia è accresciuta di 5.000 euro:
- per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro);
- in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza (secondo i criteri ISEE) il valore massimo è di 25.000 euro;
- un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.
A QUANTO AMMONTA IL REM?
Il reddito di emergenza sarà variabile tra i 400 e gli 800 euro ciascuna in base alla composizione del nucleo:
- 400 euro per i single;
- mentre per i nuclei più numerosi la cifra sarà calcolata usando la scala di equivalenza utilizzata per il calcolo del reddito di cittadinanza che attribuisce un “peso” di 0,4 per ogni componente maggiorenne dopo il primo e di 0,2 per ogni minore. Così:
- una coppia avrà diritto a 560 euro;
- due adulti con un figlio a 640 euro;
- un genitore single con un bambino a 480 euro;
- una coppia con due figli ( o tre adulti) a 720 euro.
- tre adulti e due minorenni a 800 euro;
- tre adulti e due minorenni (un componente disabile grave) a 840 euro.
INCOMPATIBILITA‘
Il REM non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
Si tratta delle indennità riconosciute ai:
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS;
- liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata;
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori agricoli;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori domestici.
Il REM, inoltre, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda:
- titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità);
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. Nel caso di lavoratori in cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o per i quali sia stato richiesto l’intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse.
- percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata all’INPS entro il termine perentorio del 30 giugno 2020. Deve essere inoltre presentata un’autocertificazione in cui si attesti di essere residente in Italia e si dichiari che il valore del proprio patrimonio mobiliare e del proprio reddito familiare per il mese di aprile sia inferiore alla soglia necessaria per ottenere il Reddito di emergenza.
Se è stata fatta entro il 31 maggio i mesi pagati saranno quelli di maggio e giugno, se invece è fatta nel mese di giugno saranno pagati i mesi di giugno e luglio.
La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:
- online, dal sito www.inps.it, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica);
- tramite i servizi offerti dai Patronati.
La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare e i dati relativi ai requisiti e alle incompatibilità, autodichiarati in domanda, saranno oggetto di verifica, anche a campione.