Se un processo dura 25 anni posso chiedere un indennizzo? Scarica l’ordinanza!

SCARICA L’ORDINANZA qui

G.G. impugna il decreto n. 1905/2019 della Corte di Appello di Catanzaro.

Il decreto impugnato rigetta l’opposizione della L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, proposto avverso il precedente decreto di rigetto della domanda del ricorrente in relazione alla non ragionevole durata del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Crotone (25 anni).

La Corte d’Appello calabrese riteneva, infatti, che nel caso concreto non sussistesse alcun pregiudizio da irragionevole durata del processo, in quanto il processo si era estinto per rinuncia e inattività delle parti in causa.

Il ricorrente si rivolge allora alla Corte di Cassazione, impugnando la suddetta decisione per via della errata valutazione relativa alla mancata sussistenza del pregiudizio da lui lamentato. La Suprema Corte accoglie il motivo di ricorso, osservando come la Corte d’Appello abbia posto l’accento nella decisione impugnata sul presupposto che il giudizio si fosse estinto, senza, tuttavia, considerare che il riconoscimento del pregiudizio da irragionevole durata del processo «non è ancorabile al solo esito finale del giudizio a prescindere dalle varie fasi e gradi in cui il giudizio stesso si è svolto».
L’indennizzo, infatti, proseguono gli Ermellini, va valutato con specifico riferimento anche alla sola durata della fase di primo grado, valutazione che nel caso concreto non è stata svolta.
Di conseguenza, i Giudici di legittimità accolgono il motivo di ricorso, cassano la decisione impugnata in relazione ad esso e rinviano gli atti alla Corte d’Appello.

SCARICA L’ORDINANZA qui