Le aperture della Legge professionale alla pubblicità dell’avvocato e le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in tema di accesso e presenza sui social network, assume un particolare rilievo in considerazione del diffondersi della professione forense sui canali social e televisivi.
Le norme del codice deontologico, accompagnate dai chiarimenti forniti dal CNF, fissano i parametri etici cui l’avvocato deve attenersi nel rapportarsi esternamente, attraverso i classici mezzi d’informazione e i più attuali canali virtuali.
Gli articoli 18 e 57 del Codice, richiamano ai principi di equilibrio e misura, discrezione e riservatezza, esclusivo interesse della parte assistita, rispetto del segreto d’indagine.
Nessuna norma vieta all’avvocato di apparire in televisione o rilasciare interviste, ma nell’epoca della spettacolarizzazione della giustizia alcune condotte rischiano di travalicare il rispetto dei principi deontologici.
L’art. 1 stabilisce che l’avvocato tutela, in ogni sede, l’effettività e l’inviolabilità della difesa, evidenziando il dovere dello stesso di difendere il proprio assistito anche fuori dal processo, pure davanti a una telecamera o nel corso di una diretta facebook.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 17 novembre 2020 – 26 febbraio 2021, n. 5420 hanno confermato la sanzione della sospensione dell’esercizio della professione per quattro mesi, già inflitta da COA e CNF, a un’iscritta all’albo che aveva rilasciato interviste relative al contenuto dei processi dalla stessa seguiti come difensore, era comparsa in trasmissioni televisive con sembianze alterate, interpretando ruoli in processi inventati.
Fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, l’avvocato nei rapporti con gli organi di informazione, e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste, né convocare conferenze stampa, pena la sospensione dall’esercizio dell’attività da 2 a 6 mesi.
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