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IL CASO
A seguito di sinistro stradale che ha visto coinvolte più vetture, dall’intervento della Polizia locale era emerso che l’ imputato, giunto a una intersezione semaforica, tamponava l’auto che lo precedeva in coda, che a sua volta tamponava quella la precedeva.
Tutti i conducenti venivano quindi sottoposti all’alcool test e solo l’imputato risultava positivo sia nel primo che nel secondo controllo da cui emergevano i seguenti esiti: 1,67 g/l e 1,58 g/l.
Viene, dunque, condannato per guida in stato di ebbrezza (art. 186 lett. c) C.d.S) aggravato dall’aver causato un sinistro stradale, in primo grado dal G.u.p competente al termine di un giudizio abbreviato. In appello la Corte conferma la sentenza di primo grado.
Causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.
Soccombente nei due gradi di giudizio l’imputato ricorre in Cassazione sollevando due motivi di doglianza.
- Con il primo richiede l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p., stante il suo stato di “quasi incensuratezza”, alla luce di un precedente di minima entità e al suo comportamento positivo dopo i fatti.
- Con il secondo invece chiede l’applicazione della pena nella misura minima visto che la pena detentiva è stata applicata nel minimo edittale mentre la pena pecuniaria nella misura più elevata rispetto al minimo, con una incongruenza che non è dato comprendere.
CASSAZIONE
La Cassazione accoglie il ricorso perché ritiene fondato il primo motivo del ricorso e quindi annulla senza rinvio la sentenza.
Le SU hanno stabilito che la non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile “anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati. Come è noto, il legislatore ha limitato il campo d’applicazione del nuovo istituto in relazione alla gravità del reato, desunta dalla pena edittale massima, e alla non abitualità del comportamento. In tale ambito, il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, infatti, una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen.”.
Ne consegue, che nel caso di specie, la punibilità deve essere esclusa per particolare tenuità del fatto, in quanto l’imputato ha commesso diverso tempo prima un precedente di modesta entità, nel sinistro non ha cagionato lesioni alle persone, il tasso alcolemico rilevato è prossimo alla soglia minima e la condotta non può considerarsi abituale.
Si ricorda, infatti, che l’art. 131 bis c.p al comma 1 prevede che nei reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, o con pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva “la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.“
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