GESTAZIONE PER ALTRI: cosa prevede la proposta di legge?

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Cosa si intende per gestazione per altri?

Per gestazione per altri s’intende «quella di una donna che volontariamente e liberamente ospita nel proprio utero, fino al termine della gravidanza, un embrione prodotto attraverso le tecniche di fecondazione in vitro e che, prima dell’inizio della gestazione, si è impegnata con atto irrevocabile, da sola o unitamente alla persona con cui è sposata o è convivente, a partorire il figlio del genitore o dei genitori e a rinunciare a qualsivoglia diritto genitoriale sul bambino che nascerà».

Inoltre «i gameti da cui si è originato l’embrione possono derivare da donatori esterni o direttamente dalle persone che si rivolgono alla pratica. Ma l’ovocita fecondato non potrà mai essere della donna che porterà a termine la gestazione».

Quando si potrà accedere a tale tecnica?


Si potrà accedere alle tecniche di fecondazione assistita nei casi in cui:

  • il genitore o la coppia di genitori richiedenti siano maggiorenni, in età potenzialmente fertile e viventi;
  • sussistano problemi di salute o condizioni che impediscano la procreazione sia per coppie di sesso diverso sia per coppie dello stesso sesso;
  • oppure dopo una valutazione di opportunità, liberamente concordata nel rapporto tra medico e paziente, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento.

In ogni caso le procedure mediche di fecondazione assistita potranno essere avviate solo ed esclusivamente una volta che le parti avranno concluso l’accordo «e saranno state informate circa le conseguenze giuridiche della pratica e dei rispettivi diritti e doveri verso il nascituro, da far valere reciprocamente, e avranno fornito il loro consenso scritto, nonché ricevuto un adeguato supporto psicologico che dovrà essere fornito ad entrambe le parti circa tutti gli aspetti della procedura».

Requisiti della gestante “sostitutiva”

La gestante sostitutiva dovrà:

-essere maggiorenne e già madre;

– non dovrà versare in stato di bisogno e dovrà essere in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Inoltre, la gestazione dovrà avvenire sul territorio italiano. La donna, pur non donando il proprio gamete per le fecondazione, dovrà sottoporsi a tutti gli esami clinici previsti dalla normativa vigente per i donatori di gameti al fine di garantire sicurezza e tracciabilità nel rispetto dell’anonimato.

L’accordo come scrittura privata


L’accordo ha la forma della scrittura privata, firmata dinanzi a un avvocato il quale, partecipando all’atto, attesta l’autenticità della firma e l’accertamento dell’effettiva e consapevole volontà della donna. La gestante sostitutiva s’impegna ad astenersi dall’assumere qualsiasi condotta che possa essere considerata pregiudizievole al suo stato di gravidanza, e dunque potenzialmente dannosa per la salute del feto e a sottoporsi a tutti gli accertamenti medici previsti nel corso di una gravidanza. Restano a carico del genitore o della coppia di genitori tutte le spese sanitarie dirette, integrate da un ulteriore rimborso delle spese indirette sostenute a causa della gestazione, tenuto conto anche della perdita di capacità reddituale della gestante nel corso del periodo che precede la gestazione, nel corso della stessa e successivamente, nel periodo previsto per legge in materia di permessi di lavoro a seguito di parto. Il genitore o i genitori si dovranno impegnare ad assumere la piena custodia del bambino alla nascita, ad acquisire pieni poteri di genitorialità e completa responsabilità per il supporto del nascituro, a prescindere dalle sue caratteristiche fisiche o eventuale sussistenza di malattie, anche genetiche. Entrambe le parti s’impegnano a mantenere strettamente confidenziale il contenuto dell’accordo e a rispettare la reciproca riservatezza.

Status dei figli nati da gestazione per altri



I nati a seguito dell’applicazione di tecniche di fecondazione medicalmente assistita con gestazione per altri, anche all’estero, hanno lo stato di figli del genitore o della coppia di genitori che ha chiesto di accedere alle procedure. La gestante, o la persona con cui è sposata o la persona convivente se convivente, non acquisisce alcun diritto o obbligo nei confronti del nato e non dovranno essere nominati nell’atto di nascita. ll consenso inizialmente formulato e non revocato prima del trasferimento in utero dell’embrione diventa irrevocabile per il genitore o la coppia di genitori che hanno avuto accesso alla GPA. Chi lo ha prestato non può esercitare alcuna azione di disconoscimento o negazione del rapporto di filiazione