DECRETO IMMIGRAZIONE E SICUREZZA: cosa è cambiato?

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Il Senato ha definitivamente approvato il decreto che modifica i cosiddetti “decreti sicurezza” voluti dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Il 18 dicembre 2020 è stato convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (c.d. decreto immigrazione e sicurezza). Il Senato ha definitivamente approvato il decreto che modifica i cosiddetti “decreti sicurezza” voluti dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, già approvato dalla Camera dei deputati il 9 dicembre.

Sono state apportate alcune modifiche rispetto al testo originario, che prevede nuove misure per la sicurezza delle città, l’immigrazione e la protezione internazionale; introduce modifiche al codice penale e prevede misure che si pongono l’obiettivo d’impedire l’uso distorto del web.

Altre novità riguardano il divieto di accesso, in determinate circostanze, agli esercizi pubblici e ai locali adibiti all’intrattenimento pubblico e altre ancora puniscono più severamente chi partecipa alle risse se qualcuno riporta lesioni. Queste ultime sono già state soprannominate “norme Willy” in memoria del giovane ucciso all’esterno di una discoteca.

Novità in materia di immigrazione

Le novità in materia di immigrazione

Permessi di soggiorno

ll provvedimento, in primo luogo, modificando l’art. 5 comma 6 TUI che conteneva l’abrogato permesso di soggiorno per motivi umanitari,  interviene sulla disciplina del rilascio del permesso di soggiorno, limitando il rifiuto o la revoca del permesso a quando ciò sia incompatibile con il diritto costituzionale italiano e gli obblighi internazionali ed estende la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di diverse tipologie di permessi, tra cui quelli per protezione speciale per calamità, per acquisto della cittadinanza, per assistenza minori, che alla scadenza potranno essere convertiti in permessi di soggiorno subordinato.

Sono introdotte anche disposizioni relative ad alcuni permessi speciali di soggiorno previsti dal Testo unico dell’immigrazione, prima circoscritti ai casi in cui pur mancando i presupposti per la concessione della protezione internazionale, lo straniero non poteva fare ritorno nel proprio Paese, per il rischio di essere sottoposto a tortura o trattamento inumano e degradante, adesso estesi anche: per calamità ( c.d. migranti climatici); per motivi di lavoro del ricercatore; per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età; per cure mediche.

Espulsione

Si dispone il divieto di espulsione in presenza del rischio che lo straniero sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e se ne vieta l’espulsione anche nei casi di rischio di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. In tali casi, si prevede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Porti e acque territoriali

La nuova disciplina sostituisce quella introdotta nel TU immigrazione dal c.d. decreto sicurezza-bis. Rispetto a tale previsione si dispone che la limitazione o il divieto possa riguardare il transito  e la sosta delle navi, ma non l’ingresso delle medesime. Dal divieto sono escluse le operazioni di soccorso.

Nei casi di inosservanza del divieto è stabilita una multa da euro 10.000 ad euro 50.000 (che si aggiunge alla reclusione fino a due anni già prevista per le violazioni all’art. 83 Cod. nav.).

Sono abrogate le disposizioni che prevedevano una sanzione amministrativa da 150.000 euro a 1.000.000 euro, la responsabilità solidale dell’armatore con il comandante e la confisca obbligatoria della nave utilizzata nel caso di violazione del provvedimento di divieto o limitazione di ingresso, transito o sosta delle navi.

Riconoscimento della protezione internazionale

Un gruppo di disposizioni interviene sulla procedura di esame delle domande di protezione internazionale, sulla relativa decisione e sulle procedure di impugnazione.

Viene modificata la procedura di esame prioritario e di esame accelerato delle domande di riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo, tra l’altro, che le domande presentate da richiedenti per i quali è stato disposto il trattenimento in uno hotspot o in un centro di permanenza per i rimpatri e delle domande presentate da cittadini provenienti da un Paese di origine sicuro, fermo restando l’esame con procedura accelerata, non siano più esaminate in via prioritaria. Inoltre, rientrano nella procedura accelerata le domande presentate da persona sottoposta a procedimento penale, o condannato con sentenza anche non definitiva, per gravi reati. I minori stranieri non accompagnati e i richiedenti portatori di esigenze particolari (quali minori, disabili, anziani) sono esclusi dall’applicazione della procedura accelerata delle domande.

Nel contempo si prevede che non si applica ai richiedenti portatori di esigenze particolari la disciplina in materia di domande manifestatamente infondate.

In caso di domanda di asilo reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, questa non viene più considerata automaticamente inammissibile ma è comunque esaminata dalla commissione territoriale entro tre giorni. Viene portata da uno a due anni la durata del permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato, a determinate condizioni, a coloro cui è stata respinta la domanda di protezione internazionale.

Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri

Sono introdotte novità anche sul trattenimento del cittadino straniero nei centri di permanenza per i rimpatri, tra queste si ricordano:

  • la riduzione dei termini massimi di trattenimento da 180 a 90 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia ha sottoscritto accordi in materia di rimpatri;
  • la previsione che il trattenimento deve essere disposto con priorità nei confronti degli stranieri che siano considerati una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica; siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per gravi reati; siano cittadini o provengano da Paesi terzi con i quali risultino vigenti accordi in materia di cooperazione o altre intese in materia di rimpatri;
  • l’estensione dei casi di trattenimento del richiedente protezione internazionale limitatamente alla verifica della disponibilità di posti nei centri;
  • l’introduzione della possibilità, per lo straniero in condizioni di trattenimento di rivolgere istanze o reclami al Garante nazionale ed ai garanti regionali e locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e, per il Garante nazionale, di formulare specifiche raccomandazioni all’amministrazione interessata.

Infine, assumono interesse le previsioni di natura processuale introdotte. Tali disposizioni prevedono che debba considerarsi in stato di flagranza, anche se identificato successivamente sulla base di documentazione video o fotografica, chi risulti essere autore di delitti con violenza alle persone o alle cose, per i quali sia obbligatorio o facoltativo l’arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 c.p.p., commessi in occasione o a causa del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri o all’interno delle strutture di accoglienza per immigrati e richiedenti asilo.

In tali casi l’arresto è consentito entro 48 ore dalla commissione del reato ed il giudizio viene celebrato nelle forme del rito direttissimo.

Iscrizione anagrafica

Si prevede l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente del richiedente protezione internazionale al quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo o la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale. Ai richiedenti protezione internazionale che abbiano ottenuto l’iscrizione anagrafica è rilasciata una carta d’identità, di validità triennale, limitata al territorio nazionale.

Accoglienza dei richiedenti asilo

Viene riformato il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati con l’introduzione del nuovo Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) che prende il posto del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI, in precedenza SPRAR). L’inserimento nelle strutture del nuovo circuito viene ampliato, nei limiti dei posti disponibili, oltre che ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, ai richiedenti la protezione internazionale, che ne erano stati esclusi dal D.L. 113 del 2018, nonché ai titolari di diverse categorie di permessi di soggiorno previsti dal TU immigrazione e ai neomaggiorenni affidati ai servizi sociali. Il SAI si articola in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all’integrazione. Si prevede l’obbligo in capo al prefetto, prima di inviare il richiedente nei centri di prima accoglienza, di informare il sindaco del comune nel cui territorio è situato il centro e viene implementato l’impiego dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale in attività di utilità sociali.

Cittadinanza                                    

Il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione e ridotto da 48 a 24 mesi, prorogabili al massimo fino a 36 mesi.

Integrazione Si prevede che per i beneficiari di misure di accoglienza accolti nel SAI sono avviati progetti di integrazione a cura delle amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse disponibili.

Le novità in materia penale

Novità in materia penale

Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 introduce alcune modifiche al codice penale, prevalentemente finalizzate ad un inasprimento delle pene.

Accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti

È stato previsto un intervento sull’articolo 391-bis c.p. allo scopo di inasprire il regime sanzionatorio per chiunque agevoli, nelle comunicazioni con l’esterno, il detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge sull’ordinamento penitenziario; la pena base introdotta è la reclusione da 2 a 6 anni (in luogo della reclusione da 1 a 4 anni); la pena per la fattispecie aggravata è la reclusione da 3 a 7 anni (in luogo della reclusione da 2 a 5 anni). E’ inoltre estesa l’applicabilità delle medesime pene anche al detenuto che, sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis, comunica con altri in violazione delle prescrizioni imposte.

È introdotto, inoltre, nel codice penale il nuovo articolo 391-ter per punire con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque mette a disposizione di un detenuto un apparecchio telefonico. La fattispecie si applica anche al detenuto che usufruisce del telefono e specifiche aggravanti sono previste quanto il reato è commesso da un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o un avvocato.

Aumento di pene per il reato di rissa

Viene modificato l’art. 588 c.p., che punisce il reato di rissa, inasprendone le pene tanto per la fattispecie base, consistente nella partecipazione ad una rissa, quanto per quella aggravata, che si applica quando in conseguenza della rissa taluno rimanga ucciso o riporti lesioni personali. L’art. 10, memore della triste vicenda che ha visto la morte del giovane Willy Monteiro Duarte, ha fissato nel primo caso la multa da 309 a 2.000 euro; nel secondo caso è prevista la reclusione da un minimo di tre mesi ad un massimo di sei anni.

Modifica dell’art. 131-bis c.p.

Inoltre, intervenendo sull’art. 131-bis del codice penale, il decreto-legge n. 130 del 2020 limita il campo di applicazione della preclusione all’applicazione della causa di non punibilità per la “particolare tenuità del fatto” nelle ipotesi di resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. La modifica è volta a circoscrivere la preclusione ai reati commessi non più nei confronti di “pubblico ufficiale” ma nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni. Contestualmente, la disposizione preclude sempre l’applicazione della tenuità del fatto alle ipotesi di oltraggio a magistrato in udienza.

Estensione del c.d. Daspo urbano

Viene, inoltre, ampliato l’ambito di applicazione delle misure del divieto di accesso ai locali pubblici e ai locali di pubblico trattenimento (c.d. Daspo), In forza di tale disposizione, infatti, il Questore può inibire l’accesso all’interno, o lo stazionamento nelle immediate vicinanze, di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero pubblici esercizi, a persone che siano state denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi tre anni, per reati di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, in quei luoghi avvenuti. E la violazione della prescrizione viene sanzionata penalmente con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.

Oscuramento siti web per reati in materia di stupefacenti

Sono implementati gli interventi per il contrasto dei reati di stupefacenti commessi attraverso l’utilizzo della rete internet, con l’introduzione di misure finalizzate a contrastare un impiego malsano e distorto dei siti web, disponendo l’oscuramento di quelli che, sulla base di elementi oggettivi, si ritiene vengano utilizzati per commettere reati in materia di stupefacenti.

I fornitori di servizi di connettività che non provvederanno a impedire l’accesso ai siti segnalati, salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.