Cosa accade se ci si ammala a lavoro o nel tragitto casa/lavoro? Quali sono i diritti e gli oneri dei lavoratori?
L’ INAIL con la circolare n. 13/2020 ha fornito importanti chiarimenti sulla tutela delle malattie da Coronavirus. E’ stato infatti precisato che, a livello assicurativo, a chi contrae il Coronavirus sul posto di lavoro non va riconosciuta la malattia, poichè il contagio da Covid-19 va considerato alla stessa stregua di un infortunio. Dunque, il contagio da Covid – 19 viene valutato al pari delle malattie infettive e parassitarie dove la causa virulenta è equiparabile a quella violenta.
COVID COME INFORTUNIO: Con infortunio da Coronavirus si fa riferimento al contagio contratto sul luogo di lavoro. Come ha dichiarato Franco Bettoni, presidente dell’Istituto, “le malattie virali come il Covid-19 sono una causa violenta di malattia e pertanto sono riconosciute come infortunio”. Aggiungendo “Se una persona ha contratto il virus sul lavoro e poi è deceduta sarà considerata a tutti gli effetti una vittima sul lavoro“. E ai familiari saranno riconosciute tutte le tutele del caso.
COSA SI INTENDE PER CAUSA VIOLENTA? L’ INAIL in caso di infortunio sul lavoro prevede che “L’assicurazione obbligatoria copre ogni incidente avvenuto per ‘causa violenta in occasione di lavoro’ dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo”.
COSA SI INTENDE PER OCCASIONE DI LAVORO? E’ un concetto che non va inteso in senso limitativo come “in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa” o “durante l’orario di lavoro”. Tale concetto abbraccia tutte le situazioni ricollegabili al lavoro. Dunque, non è sufficiente che l’evento si verifichi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma è necessario che il contagio sia dipeso dall’attività lavorativa svolta.
ESCLUSIONI: vanno dunque escluse tutte le situazioni in cui il contagio non trovi la propria origine nell’attività lavorativa svolta.
CORONAVIRUS e categorie di lavoratori
L’infezione da Covid 19 ha caratteristiche peculiari che la contraddistinguono rispetto alle altre infezioni morbose e parassitarie, non per le caratteristiche intrinseche del contagio o dell’attività virulenta dell’agente patogeno, bensì per il contesto pandemico ed universale nel quale il contagio si colloca.
Questo ha reso necessario da parte dell’ INAIL operare un distinzione dei lavoratori in due categorie fondamentali: nella prima categoria i lavoratori che si trovano direttamente e fortemente esposti al rischio di contagio, in primis gli operatori sanitari ma anche tutti coloro che sono esposti al pubblico quali i lavoratori di front office, cassieri, addetti alle pulizie in strutture sanitarie, riders, operatori delle pompe funebri, ecc. Nella seconda categoria tutti gli altri lavoratori.
OPERATORI SANITARI e lavoratori ad altro rischio di contagio: per gli operatori sanitari, così come per le altre categorie che prevedono una costante esposizione al pubblico, e dunque per tutte le categorie esposte ad un rischio particolarmente alto di contagio, è prevista la presunzione di esposizione professionale ai fini della tutela infortunistica.
GLI ALTRI LAVORATORI: per la seconda categoria di lavoratori, nel caso in cui non sia possibile individuare l’episodio in cui si è determinato il contagio e non si possa presumere la correlazione tra attività lavorativa prestata e contagio, viene invece applicato il criterio scientifico medico-legale, che privilegia i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
COSA ACCADE SE L’ INAIL NON RICONOSCE L’INFORTUNIO?
La distinzione tra le due categorie di lavoratori assume particolare rilevanza nel caso in cui l’INAIL non riconosca l’infortunio. Cosa accade in questo caso?
- Per gli appartenenti alla prima categoria di lavoratori (operatori sanitari, cassieri, riders, ecc) l’istante dovrà provare che il contagio sia stato contratto sul luogo di lavoro o che sia comunque dipeso dall’attività lavorativa svolta. Sarà invece onere dell’INAIL dimostrare che il contagio non sia dipeso dalla attività lavorativa svolta.
- Per i lavoratori appartenenti alla seconda categoria, ossia per coloro che non sono esposti al contatto diretto col pubblico, coloro che lavorano in modalità smart-working, ecc. l’onere della prova sarà più gravoso, e sarà il lavoratore a dover dimostrare con la ricostruzione dei fatti e delle circostanze che il contagio sia dipeso dall’attività lavorativa svolta. Il CTU medico legale, sulla base dei criteri epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale, valuterà l’idoneità dei fatti, allegati e provati, quale prova che il contagio sia dovuto a causa connesse al lavoro o verificatosi durante il tragitto casa /lavoro. Dunque, su questa seconda categoria di lavoratori graverà l’onere della prova, mentre all’ INAIL spetterà la controprova dei fatti o la dimostrazione dell’interruzione del nesso causale tra il contagio e il lavoro.
SE NON INDOSSO LA MASCHERINA E MI AMMALO DI CORONAVIRUS?
In questo caso di parla di rischio elettivo, ossia il lavoratore ha posto in essere un comportamento che ha determinato l’interruzione del nesso di causalità tra il contagio e il lavoro. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, si configura la fattispecie del rischio elettivo ogni qualvolta il lavoratore, volontariamente, affronti rischi o addirittura crei situazioni di rischio non necessari rispetto alla situazione lavorativa e che siano abnormi rispetto alla prestazione lavorativa stessa. Dunque, non rientrano nei danni da infortunio da Coronavirus tutti quei casi in cui il lavoratore abbia posto in essere condotte che costituiscano ipotesi di colpa (non aver indossato i dispositivi di protezione, non aver rispettato il distanziamento di sicurezza, ecc).
SE CONTRAGGO IL VIRUS NEL TRAGITTO CASA-LAVORO?
In questo caso il contagio è considerato alla stregua di un infortunio in itinere e poiché l’utilizzo del mezzo proprio è meno rischioso dell’utilizzo del mezzo pubblico, per tutta la durata del periodo di emergenza sanitaria è ammessa la deroga all’art.13 D.lvo 38/2000 ed è dunque considerato sempre necessitato l’utilizzo del mezzo proprio nello spostamento casa/ lavoro. Ciò vuol dire che anche in caso di contagio contratto nel tragitto casa/lavoro con mezzo proprio si configurerà, fino alla durata dell’emergenza, un infortunio da Covid – 19, in deroga alla normativa vigente.
DECESSO DEL LAVORATORE
In caso di decesso del lavoratore, anche laddove lo stesso non fosse assicurato all’ Inail, sarà riconosciuto quale vittima sul lavoro e ai familiari verrà garantita l’erogazione dell’ una tantum da parte del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
COME COMUNICARE ALL’ INAIL L’ INFORTUNIO?
Il medico certificatore, a seguito di visita e verifica dello stato di salute del lavoratore, dovrà trasmettere telematicamente all’ Inail il certificato indicando:
- la data dell’evento;
- la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea o assoluta in seguito all’ infezione contratta;
- ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria.
In costanza di circostanze che escludano la vigenza della presunzione di esposizione professionale al contagio, il medico certificatore avrà l’ulteriore onere indicare anche le cause e le circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.
Nell’ ipotesi di infezione da Coronavirus la produzione del certificato costituisce elemento costitutivo del diritto perché, come si legge nella Circolare INAIL, solo “al ricorrere di tale elemento, assieme all’altro requisito dell’occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie malattia-infortunio”.
DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro assicurato all’ INAIL, ricevuta la certificazione attestante l’avvenuto infortunio da Coronavirus, avrà l’onere di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio all’ INAIL, secondo le modalità e le tempistiche ordinarie avendo cura di compilare l’apposito campo “malattia infortunio”.
Possiamo quindi concludere che gli elementi eccezionali e derogativi previsti nella recente circolare INAIL sono giustificati e finalizzati proprio alla massima tutela del lavoratore, in un quadro del tutto straordinario e ad alto rischio virale che attualmente caratterizza le attività lavorative, alcune più di altre. Siamo ancora una volta innanzi ad un necessario bilanciamento dei diritti, che vede da un lato la tutela della salute del lavoratore e dall’altro l’esigenza economica di un paese paralizzato dalla diffusione pandemica del virus da circa due mesi.