Si tratta di accadimenti estranei rispetto alla dimensione dell’offesa, al verificarsi dei quali l’ordinamento subordina la punibilità di fatti ritenuti già di per sé offensivi; tali istituti, pur essendo del tutto svincolati dal dolo e dalla colpa, sono comunque rispettosi del principio costituzionale ex Art. 27 Cost., proprio in quanto non incidono sul disvalore del fatto, di per sé già offensivo, ma solamente sulla sua punibilità.
ESEMPIO: Art. 260, comma 1, n. 2 e 3, c.p., “Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio”; Art. 558 c.p., “Induzione al matrimonio mediante inganno”; Art. 707 c.p., “Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli”; Art. 720 c.p., “Partecipazione a giuochi d’azzardo”).