
Sussiste tale forma di concorso nel reato quando più soggetti concorrono alla realizzazione di un fatto di reato, astrattamente monosoggettivo, ma in concreto realizzato da più persone.
Perché possa dirsi integrato il concorso eventuale, sul piano oggettivo, sono necessarie la presenza di una pluralità di soggetti, la sussistenza di un fatto conforme, nella sua complessità, alla fattispecie astratta, nonché l’oggettiva rilevanza del contributo, da parte della pluralità di agenti, al fine della realizzazione del reato medesimo; sul piano soggettivo, deve sussistere tanto il dolo del fatto, quanto quello di concorso. In particolare, occorre distinguere tra concorso materiale e concorso morale.
Quest’ultimo a sua volta può realizzarsi nella forma della determinazione o dell’istigazione.
Es.: sebbene il furto ex art. 624 c.p. sia concepito come ipotesi di reato monosoggettiva, laddove Tizio si serva del contributo di Caio per la sua consumazione, ben potranno rispondere entrambi in concorso, ai sensi degli artt. 110 e 624 c.p.