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Con sentenza del 4 dicembre 2017 il Tribunale di Asti ha assolto V.A. dal reato di cui alla L. 7 febbraio 1992, n. 150, art. 6, comma 1 (Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) , perchè il fatto non costituiva reato stante la mancata dimostrazione della pericolosità della renna, detenuta dall’imputato per un allestimento natalizio senza che l’animale, nato in cattività, avesse mai palesato alcuna problematica.
Avverso la predetta decisione il Pubblico Ministero ha proposto ricorso immediato per Cassazione.
La Suprema Corte ritiene fondato il ricorso e afferma che non è possibile detenere una renna nel proprio giardino giacché, prospettando un pericolo per la collettività, si configura il reato di cui all’art. 6, comma 1, legge n. 150/1992.
Non è rilevante il fatto che la renna non abbia mai presentato alcuna problematica poiché l’elemento centrale della fattispecie concreta è da rinvenire nella natura stessa dell’animale;
Infatti, per l‘art. 6, comma 1 legge citata deve considerarsi vietata la detenzione di animali che costituiscano pericolo per la salute o la pubblica incolumità, a prescindere da ogni valutazione sulla loro concerta nocività e sulle specifiche modalità di custodia.
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