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Non può ritenersi infatti che rientri tra le obbligazioni a carico del gestore del ristorante l’obbligo di far cessare ogni attività pericolosa L’antica tradizione di rompere i piatti e i bicchieri la notte di Capodanno è finita sotto la lente della Corte di Cassazione.
Nel caso di specie l’avventore di un ristorante aveva riportato danni alla persona a causa di una attività pericolosa svolta da alcuni clienti all’interno del locale (lancio di piatti a terra in occasione del Capodanno).
Secondo la Suprema Corte non sussiste responsabilità contrattuale del ristoratore, non esistendo alcun nesso causale tra l’evento dedotto e la prestazione di servizio oggetto del contratto;
posta in essere dagli avventori, specie se lo stesso danneggiato sia compartecipe dell’attività dalla quale gli sia derivato il danno.
(Nel caso di specie, l’avventore rimasto ferito si era unito al lancio di piatti effettuato dagli altri commensali, prima di rimanerne danneggiato).
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