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Il caso
La Corte di appello, riformando in parte la sentenza del G.u.p, dichiara l’imputato responsabile per il reato di violenza sessuale continuata, riconoscendo tuttavia l’attenuante per i casi di minore gravità, come contemplata dall’art. 609 bis c.p comma ultimo e rideterminando quindi la pena in due anni di reclusione, con sospensione condizionale della pena.
Ricorso
L’imputato ricorre in Cassazione sollevando due motivi.
- Con il primo contesta il giudizio di responsabilità penale emesso nei suoi confronti. Le condotte a lui contestate infatti non integrano il reato di violenza sessuale, come già rilevato nell’atto di gravame. Si tratta di gesti da considerare “neutri” perché non caratterizzati da alcuna connotazione violenta.
- Con il secondo invece contesta la valutazione degli elementi probatori compiuta dalla Corte d’Appello e ricavabili dal racconto della persona offesa e dalle dichiarazioni rese dall’imputato in sede d’interrogatorio formale, dalle quali ha ricavato la colpevolezza senza però spiegare la rilevanza di dette prove ai fini condotta a lui contestata.
Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione adita però rigetta il ricorso ritenendo il primo motivo del tutto infondato ed il secondo generico.
Per gli Ermellini la Corte ha correttamente valutato le due condotte come atti sessuali in quanto:
- nel primo episodio l’imputato ha prima accarezzato la persona offesa sulle braccia, poi l’ha abbracciata all’interno di uno studio piccolo durante una lezione di matematica;
- la seconda volta invece, sempre nello stesso contesto, dapprima ha toccato la parte interna delle cosce della vittima, quindi il seno e infine il sedere, compiendo atti di masturbazione e strusciando il proprio corpo su quello della giovane donna.
Evidente come, soprattutto in questa seconda occasione, l’imputato con gesti rapidi e insidiosi abbia toccato zone chiaramente erogene della ragazza, che quindi è stata costretta a subire atti sessuali contro la sua volontà.
La Cassazione ricorda infatti che tra i gesti idonei a integrare il reato di violenza sessuale ci sono “quelli insidiosi e rapidi, purché ovviamente riguardino zone erogene su persona non consenziente, come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci”.
Per violenza deve inoltre intendersi “qualsiasi atto o fatto da cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, così costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà (….) non è quindi necessaria una violenza che ponga il soggetto nell’impossibilità di opporre una resistenza, essendo sufficiente che l’azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo.”
Ricorda infine che il reato di violenza sessuale è integrabile anche da altri gesti, non diretti a zone erogene, come baci e abbracci, che il giudice deve valutare tenendo conto del contesto, della condotta nel suo complesso, del rapporto intercorrente tra i soggetti e di ogni altro dato di fatto.
Generico il secondo motivo in merito al quale la Corte ricorda che il giudice può trarre il suo convincimento sulla responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni della persona offesa purché attendibile, come verificatosi nel caso di specie. Racconto quello della persona offesa risultato coerente e avvalorato anche da riscontri esterni e dalle parziali ammissioni dello stesso imputato, che ha confermato di tenere le lezioni private con le tapparelle abbassate.
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