Ordinanza 15 settembre – 16 ottobre 2020, n. 22604
L’ex coniuge non ha diritto all’assegno divorzile se risulta provata la sua relazione stabile con un nuovo partner.
La Corte di Cassazione è stata recentemente adita in merito alla possibilità per l’ex coniuge che abbia intrapreso una nuova convivenza more uxorio con altra persona (dando vita alla c.d. famiglia di fatto) di percepire l’assegno divorzile.
La Suprema Corte si è pronunciata nel senso di doversi ritenere che la nuova relazione dell’ex coniuge, connotata da continuità e stabilità, comporta la perdita del diritto all’assegno divorzile di cui all’art. 5 comma 6 L. 898/1970.
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